Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 9 pagine

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• Protezione dei dati (art. 4): la Svizzera può applicare le proprie disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati. S’impegna altresì a osservare le disposizioni sulla confidenzialità definite dal Consiglio diamministrazione dell’EASO.

• Status giuridico (art. 5): l’EASO possiede una personalità giuridica propria, il che gli conferisce autonomia per quanto riguarda aspetti tecnici, giuridici, amministrativi e finanziari.

• Responsabilità (art. 6): la responsabilità dell’EASO è disciplinata conformemente alle pertinenti disposizioni del Regolamento EASO (art. 45 par. 1, 3 e 5).

• Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 7): la Svizzera riconosce la giurisdizione della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) sull’EASO conformemente all’art. 45 par. 2 e 4 del Regolamento EASO. In virtù di tali disposizioni, la CGUE è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’EASO e a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni causati dall’EASO o dai suoi impiegati nonché in merito a una responsabilità definita contrattualmente (in virtù di una pertinente clausola di arbitraggio nell’accordo in questione).

• Personale dell’Ufficio di sostegno (art. 8): il personale svizzero assunto dall’EASO soggiace alla disciplina in materia di personale applicabile ai funzionari e alle condizioni d’assunzione previste per gli altri agenti dell’UE. I cittadini svizzeri possono occupare tutti i posti in seno all’EASO, salvo la funzione di direttore esecutivo.

• Privilegi e immunità (art. 9): il protocollo dell’UE sui privilegi e le immunità è applicabile anche all’EASO e al suo personale.

• Lotta contro la frode (art. 10 e Allegato II): l’accordo prevede la possibilità di controlli sul posto da parte degli organi europei in Svizzera soltanto in collaborazione con le autorità nazionali di controllo.

• Allegati (art. 12): tutti gli allegati dell’accordo sono parte integrante dello stesso.

5 Rilevanza dell’accordo per la Svizzera: partecipazione all’EASO

La partecipazione della Svizzera all’EASO comporta sia obblighi sia vantaggi per il nostro Paese. Il principale compito dell’EASO è quello di supportare gli Stati membri dell’UE i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. Ciò è anche nell’interesse della Svizzera. Vista la stretta cooperazione con gli Stati dell’UE nell’ambito di Dublino, l’aiuto fornito dall’EASO rafforza l’intero sistema Dublino. Se un giorno anche la Svizzera fosse esposta a una forte pressione migratoria impossibile da gestire con le proprie forze, facendone domanda potrebbe beneficiare del sostegno dell’EASO.

I sollevamenti verificatisi nel 2011 in Africa occidentale hanno evidenziato l’importanza per la Svizzera di partecipare alle attività multilaterali a livello europeo. Ciò non significa che le iniziative bilaterali non siano benvenute, tuttavia non è giudizioso erigere strutture parallele in settori in cui l’UE è già attiva, come per esempio il sostegno prestato al sistema d’asilo greco o ad altri Stati dell’UE esposti a un’accresciuta pressione migratoria.

Riunendo gli sforzi degli Stati europei si ottengono sinergie atte a diminuire i costi complessivi dell’asilo. Armonizzando la prassi in materia di procedura d’asilo in tutti gli Stati europei si potenzia l’intero sistema Dublino.

Partecipando all’EASO, la Svizzera può inoltre avvalersi del know-how di altri Stati europei - e pertanto meglio tutelare i propri interessi in questo settore - e, viceversa, mettere il proprio