Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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sesso. Secondo la giurisprudenza, un trattamento non paritario è ammesso unicamente se è materialmente giustificato e la violazione eccezionale del principio è necessaria. Sono considerati motivi per un trattamento impari sostanzialmente differenze biologiche legate al genere che escludono nel singolo la parità di trattamento. L’articolo 8 capoverso 3 Cost. conferisce a ognuno il diritto di difendersi nei confronti degli organi statali non solo nel caso concreto, ma anche attraverso il controllo astratto delle norme. Essa incarica pure i legislatori federali e cantonali di realizzare l’uguaglianza di diritto e di fatto delle donne e degli uomini in tutti gli ambiti, in particolare la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Costituisce pertanto una base costituzionale per misure tese a eliminare in tutti i settori dell’esistenza le disuguaglianze condizionate dalla società.
In virtù di questo mandato costituzionale, le leggi svizzere sono state adeguate sia formalmente (secondo il principio della neutralità di genere) che materialmente, oppure ne sono state emanate di nuove, come la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), che mira a promuovere l’uguaglianza tra donne e uomini nel mondo del lavoro e comprende chiare disposizioni per il pari trattamento – segnatamente in materia di salari – nel diritto privato e pubblico. La LPar costituisce inoltre la base legale per gli aiuti finanziari della Confederazione per promuovere l’uguaglianza tra donne e uomini nel mondo del lavoro.
Il principio di non discriminazione di cui al paragrafo 3 obbliga le Parti a garantire l’attuazione della Convenzione senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione. La definizione di discriminazione corrisponde in linea di principio a quella dell’articolo 14 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)29.
Anche il principio di non discriminazione è sancito nel diritto svizzero. Secondo l’articolo 8 capoverso 2 Cost., nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Tale elenco non è esaustivo, pertanto sono soggette al divieto di discriminazione anche fattispecie che non vi sono menzionate esplicitamente. Determinante è che si tratta di caratteristiche essenziali dell’identità di una persona alle quali non si può rinunciare o lo si può solo difficilmente. Il divieto di discriminazione è rivolto allo Stato e non esplica alcun effetto orizzontale diretto tra i privati. Affinché questo diritto fondamentale sia rispettato anche tra
29 RS 0.101. Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 41 segg. Il principio di non discriminazione è contenuto anche in altri trattati internazionali, segnatamente nello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giu. 1945 (RS 0.120; art. 1 par. 3), nonché nei due Patti internazionali delle Nazioni Unite del 16 dic. 1966 sui diritti dell’uomo, ossia quello relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I; RS 0.103.1; art. 2 par. 2 e art. 3) e quello relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2; art. 2 par. 1), come pure in altre convenzioni di carattere universale dedicate a specifici problemi di discriminazione.