Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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«violenza di genere» utilizzata in diversi testi internazionali già applicabili in Svizzera25.
Definizione dei termini «vittima» (lett. e) e «donne» (lett. f)
Il termine «vittima» va interpretato alla luce del campo d’applicazione della Convenzione. Mentre soltanto le donne, comprese le ragazze minorenni, possono essere vittime di «violenza nei confronti delle donne» ai sensi della lettera a, chiunque, indipendentemente dal sesso o dall’età, può essere vittima di «violenza domestica» ai sensi della lettera b.
Secondo l’articolo 1 LAV e l’articolo 116 del Codice di procedura penale (CPP)26, è considerata una vittima ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato. L’aiuto alle vittime e diritti speciali nel procedimento penale sono concessi unicamente se il reato ha pregiudicato l’integrità della vittima. Dato che la violenza economica non costituisce un reato ai sensi della LAV (cfr. i commenti alle lett. a e b), essa è coperta dalle disposizioni, in gran parte cantonali, concernenti la violenza domestica. Il concetto di vittima nel diritto svizzero è dunque paragonabile a quello previsto dalla Convenzione.
Il termine di «donne» comprende secondo la lettera f anche le ragazze di meno di 18 anni.
2.1.4 Art. 4 Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione
Le Parti sono obbligate ad adottare le misure necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata (par. 1).
Il diritto all’integrità fisica e psichica è uno dei contenuti centrali del diritto fondamentale alla protezione della personalità ed è garantito dall’articolo 10 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)27. Il diritto all’integrità fisica tutela l’individuo da qualsiasi forma di aggressioni, anche se non connesse a un danno effettivo o a dolori28. Il diritto all’integrità psichica, per contro, tutela la libertà decisionale di una persona e costituisce uno strumento per proteggerla da tentativi di sottoporla a pressioni psicologiche.
Le Parti devono inoltre condannare e vietare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne nonché adottare le misure necessarie per prevenirla, in particolare sancendo il principio della parità dei sessi e garantendone l’effettiva applicazione (cpv. 2).
L’articolo 8 capoverso 3 Cost. garantisce l’uguaglianza tra donna e uomo. La disposizione costituzionale protegge le donne e gli uomini da svantaggi fondati sul loro
25 Il numero 44 del rapporto esplicativo della Convenzione menziona la Raccomandazione generale n. 19 del Comitato CEDAW sulla violenza contro le donne (1992) e la Dichiarazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione contro le donne (1993) (non disponibili in italiano), nonché la Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulla protezione delle donne dalla violenza (2002).
26 RS 312.0
27 RS 101
28 DTF 118 Ia 427, 434.