Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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privati, il legislatore ha da un lato emanato leggi specifiche (LPar, legge sui disabili, ecc.), e dall’altro ha previsto disposizioni penali (p.es. art. 261bisCP30).
La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 4 della Convenzione.
2.1.5 Art. 5 Obblighi degli Stati e dovuta diligenza
Le Parti sono obbligate ad astenersi da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantire che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo (par. 1). Adottano le misure necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali (par. 2).
La garanzia di integrità fisica e psichica sancita all’articolo 10 capoverso 2 Cost. va interpretata non solo come diritto di difendersi da interventi dello Stato, ma anche come obbligo dello Stato ad adottare misure concrete per proteggere i propri cittadini. Quest’obbligo di protezione non compete soltanto alle autorità incaricate dell’applicazione del diritto ma anche al legislatore. Quest’ultimo ha emanato – soprattutto nel campo del diritto penale e processuale nonché di quello civile – le leggi necessarie affinché le persone siano protette da attentati alla loro integrità e tale diritto fondamentale alla protezione sia applicato anche tra privati.
Il diritto penale svizzero protegge tutte le persone indipendentemente dal loro sesso da attentati all’integrità fisica. Oltre alle fattispecie penali generali a protezione della vita e dell’integrità (art. 111 segg. CP), occorre menzionare in particolare le disposizioni relative ai reati contro l’integrità sessuale (art. 187 segg. CP). Il CP punisce inoltre gli attentati all’integrità psichica che possono limitare la libertà decisionale di una persona e metterla sotto pressione (p. es. la minaccia [art. 180] o la coazione [art. 181]). In merito ai diritti in sede di procedimento penale e alle misure di protezione delle vittime si rimanda ai commenti al numero 2.6.8.
Il diritto civile prevede, nel Codice civile svizzero (CC)31, uno strumentario che, ispirandosi ai principi della tutela della personalità, può essere impiegato per proteggere dalla violenza, dalle minacce e dalle insidie (stalking) (art. 28b CC). Le vittime di questi attentati possono far valere diversi diritti al fine di far cessare gli atti in questione chiedendo al giudice di vietare all’autore di avvicinarsi a loro o di accedere a un perimetro determinato attorno alla loro abitazione, di trattenersi in determinati luoghi, ad esempio vie, piazze o interi quartieri, nonché di mettersi in contatto con loro, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica. Il giudice può anche emanare nei confronti dell’autore altri divieti comportamentali a protezione della vittima, ad esempio può, in virtù dell’articolo 28b capoverso 2 CC, farlo allontanare dall’abitazione comune. In merito alla concessione di indennizzi e riparazioni morali si rimanda ai commenti al numero 2.5.2.
Infine va pure menzionata la LAV, che garantisce alle vittime di reati consulenza e sostegno, nonché, a determinate condizioni, prestazioni finanziarie quali l’aiuto immediato, l’aiuto a più lungo termine, l’indennizzo e la riparazione morale (cfr. i commenti al n. 2.5.2).
30 Cfr. anche l’iniziativa parlamentare 13.407 «Lottare contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale», che chiede di aggiungere all’art. 261bis CP la discriminazione basata sull’orientamento sessuale, alla quale è stato dato seguito.
31 RS 210