Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 5 della Convenzione.

2.1.6 Art. 6 Politiche sensibili al genere

L’articolo 6 obbliga le Parti a inserire la prospettiva di genere nell’applicazione e nella valutazione dell’impatto della Convenzione nonché a promuovere e attuare efficacemente politiche volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e a rafforzare i diritti delle donne (cfr. anche gli art. 1 lett. b e 4 par. 2 della Convenzione).

In Svizzera, il principio dell’uguaglianza tra donna e uomo è sancito all’articolo 8 capoverso 3 Cost. Emanata in virtù del mandato previsto da tale articolo, la LPar descrive la missione e i compiti dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU, art. 16 LPar) del Dipartimento federale dell’interno32. L’operato degli uffici cantonali e comunali per l’uguaglianza fra donna e uomo si fonda su disposizioni legali simili.

La legge del 13 dicembre 200233 sul Parlamento (LParl) prevede che il Consiglio federale sottoponga al Parlamento i suoi disegni di atti legislativi corredandoli di un messaggio in cui illustra in particolare le ripercussioni del disegno sulla parità dei sessi (art. 141 cpv. 2 lett. i). Sulla base di questa legge e conformemente all’articolo 6 della Convenzione, l’Amministrazione federale ha recentemente elaborato degli strumenti volti a migliorare l’integrazione di una prospettiva di genere nell’insieme del processo legislativo34.

Il decreto federale del 15 giugno 2012 sul programma di legislatura 2011-2015 prevede, tra gli indirizzi politici della Confederazione, che «la Svizzera assicuri la parità dei sessi di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia (…)». A tal fine si prevede segnatamente di «dare seguito alle misure di prevenzione e di lotta alle violenze domestiche»35. Le misure adottate nel quadro di questo obiettivo sono illustrate in relazione ai capitoli II e III della Convenzione (cfr. in particolare i commenti all’art. 7).

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 6 della Convenzione.

2.2 Capitolo II Politiche integrate e raccolta dei dati

2.2.1 Art. 7 Politiche globali e coordinate

Il paragrafo 1 chiede alle Parti di predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate per prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo d’applicazione della Convenzione. Il paragrafo 2 chiede alle Parti di porre i diritti della vittima al centro di tutte le misure e di attuare le politiche attraverso una collaborazione interistituzionale efficace. Il paragrafo 3 prescrive il coinvolgimento di tutti i soggetti pertinenti.

Al fine di mettere in atto la Piattaforma di azione scaturita dalla Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino (1995), nel 1999 il Consiglio federale ha adottato un piano d’azione nazionale «Parità tra donna e uomo» che prevede 19 misure per

32 Cfr. l’ordinanza del 28 giu. 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), art. 5.

33 RS 171.10

34 Cfr. in merito la risposta del Consiglio federale alla questione Leutenegger Oberholzer, 13.1011 «Messaggi del Consiglio federale. Esame della rilevanza in materia di parità dei sessi».

35 FF 2012 6413, 6423 (art. 28)