Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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con le associazioni di categoria e specializzate46. L’UFU organizza annualmente un convegno nazionale per lo scambio d’informazione e la discussione di temi attuali nel campo della prevenzione e della lotta alla violenza di genere tra Confederazione e Cantoni, organizzazioni di categoria e specializzate nonché diversi gruppi professionali.

Il 14 settembre 2012 il Consiglio federale ha avviato per il periodo 2013-2017 un programma nazionale di lotta ai matrimoni forzati47. Oltre all’informazione e alla sensibilizzazione, il programma, diretto dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in collaborazione con l’UFU, prevede l’attivazione di reti operative contro i matrimoni forzati in tutte le regioni della Svizzera al fine di permettere una cooperazione e degli scambi regolari tra insegnanti, altri professionisti e i servizi di consulenza in materia di violenza domestica e di integrazione.

Nel quadro del Programma nazionale migrazione e salute48 la Confederazione combatte dal 2003 la mutilazione genitale femminile (MGF) con programmi di sensibilizzazione e prevenzione. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la SEM finanziano dal 2006 un servizio di mediazione per la prevenzione della MGF diretto da Caritas Svizzera. Sostiene inoltre misure nei settori dell’informazione,

dell’interconnessione e del trasferimento di conoscenze. All’inizio del 2012, su iniziativa dell’UFSP e della SEM, è stato istituito un gruppo di lavoro nazionale contro la MGF teso a riunire e armonizzare le misure promesse da diverse organizzazioni (federali e non governative), nonché generare conoscenze sul tema.

L’immigrazione da Paesi nei quali la MGF è una pratica piuttosto diffusa ha sempre più di frequente costretto la Svizzera a occuparsi del problema. Il rapporto concernente le misure realizzate negli ultimi anni, tra l’altro in adempimento della mozione Bernasconi49, definisce l’orientamento da dare alle prossime misure e stabilisce le competenze per la loro attuazione.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 7 della Convenzione.

2.2.2 Art. 8 Risorse finanziarie

Secondo l’articolo 8, le Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un’adeguata attuazione di misure destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo d’applicazione della Convenzione. Oltre agli interventi delle autorità, il presente articolo tiene conto anche delle attività realizzate da organizzazioni non governative e dalla società civile. Conformemente al rapporto esplicativo della Convenzione, la portata di questo obbligo si limita all’assegnazione di risorse adeguate agli obiettivi o alla realizzazione della misura50.

46 P. es. con l’Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtenstein (DAO) e l’associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza (Fachverband Gewaltberatung Schweiz FVGS), in cui sono organizzati i consultori per uomini e donne dediti alla violenza.

47 www.mariages-forces.ch

48 Cfr. http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/07688/14002/index.html?lang =it

49 05.3235, «Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione»

50 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 66-67.