Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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prevenire ed eliminare la violenza nei confronti delle donne. Nell’ottobre 2014 la Confederazione ha pubblicato un bilancio dell’attuazione del piano d’azione36, elaborato con e per numerosi attori statali e non statali a livello nazionale, cantonale e comunale.

Un rapporto del Consiglio federale del 13 maggio 200937 prevede venti misure per combattere a livello federale la violenza nelle relazioni d coppia. Un gruppo di lavoro interdipartimentale permanente diretto dall’UFU e composto da sette altri uffici federali (giustizia, polizia, migrazione, sanità, assicurazioni sociali, statistica, affari esteri) si riunisce annualmente per coordinare la messa in atto delle venti misure predisposte e di altri affari pendenti38.

I Cantoni di Ginevra39, Neuchâtel40, Nidvaldo41, Obvaldo42 e Zurigo43 hanno adottato leggi speciali tese a rafforzare, istituzionalizzare e coordinare le misure di protezione contro la violenza domestica. I Cantoni privi di una normativa specifiche sulla protezione dalla violenza hanno inserito le pertinenti disposizioni nelle leggi sulla polizia, sull’aiuto sociale eccetera44. Frequentemente sono state create istituzioni e introdotte procedure (p. es. tavole rotonde) volte a coordinare gli interventi delle autorità nei settori della sicurezza, del perseguimento penale, dell’aiuto sociale e dell’aiuto alle vittime, della migrazione e della tratta di esseri umani. In merito ai servizi che assicurano il coordinamento ai livelli federale e cantonale si rimanda ai commenti all’articolo 10.

L’ambito Violenza domestica dell’UFU collabora continuativamente con conferenze cantonali nel campo della prevenzione e della lotta alla violenza domestica45. L’UFU sostiene inoltre il lavoro e gli incontri annuali nazionali di coordinamento della Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD). Collabora altresì

36Uguaglianza tra donna e uomo Piano d’azione nazionale Bilancio 1999-2014 (disponibile

solo in francese:

http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00198/index.html?lang=it

37Rapporto del 13 mag. 2009 sulla violenza nei rapporti di coppia. Cause e misure adottate

in Svizzera, FF 2009 3483.

38 Cfr. il Rapporto intermedio del Consiglio federale del 22 feb. 2012 sull’attuazione delle

misure annunciate nel rapporto del 13 mag. 2009 all’indirizzo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), FF 2012 2099.

39 Loi sur les violences domestiques (LVD) du 16 sep. 2005, RS/GE F 1 30

40 Loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple (LVCouple) du 30 mar.

2004, RS/NE 322 05

41 Gesetz zum Schutz der Persönlichkeit (Persönlichkeitsschutzgesetz, PschG) vom 25. Jun.

2008, RS/NI 211.2

42 Gesetz über den Schutz bei häuslicher Gewalt vom 21. Mai 2010, RS/OB 510.6

43 Gewaltschutzgesetz (GSG) vom 19. Jun. 2006, RS/ZH LS 351

44 Una panoramica delle leggi cantonali è consultabile all’indirizzo http://www.ebg.admin.ch/themen/00009/00089/00094/index.html?lang=it

45 In particolare con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) e la Conferenza svizzera degli uffici di collocamento della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV), direttamente collegata alla CDOS, nonché la Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) e la Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini (CSP).