Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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Ovviamente, la Convenzione non può indicare concretamente quali importi corrispondano a risorse adeguate. La disposizione va piuttosto compresa come un invito programmatico rivolto agli Stati ad adoperarsi nel campo in questione. Il carattere programmatico dell’articolo 8 vale soprattutto per un Paese dalla struttura federalistica come la Svizzera, in cui tante misure rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni, i quali sono dunque anche responsabili dello stanziamento delle relative risorse.
In Svizzera, sono di competenza cantonale segnatamente il perseguimento penale, l’aiuto e la protezione delle vittime, nonché la messa a disposizione di rifugi per vittime di violenza. L’attribuzione di risorse adeguate per questi compiti spetta in primo luogo ai Cantoni, con la possibilità puntuale di un sostegno finanziario della Confederazione destinato in particolare alla creazione di rifugi per le vittime ai sensi della Convenzione (cfr. i commenti all’art. 23 della Convenzione, n. 2.4.6) e
l’istituzione di un servizio di consulenza telefonica nazionale (cfr. i commenti all’art. 24, n. 2.4.7).
A livello federale diversi Dipartimenti e Uffici assumono compiti nel campo della prevenzione e della lotta alle forme di violenza menzionate all’articolo 3, in particolare il Dipartimento federale dell’interno (DFI)51, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)52 e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)53. I relativi servizi coordinano le loro attività nel quadro del gruppo di lavoro interdipartimentale sulla violenza domestica sotto l’egida dell’ambito Violenza domestica dell’UFU (cfr. i commenti all’art. 10).
Si potrebbe esaminare l’opportunità di adottare misure supplementari (art. 7, 13-15 della Convenzione) per prevenire e combattere le forme di violenza contemplate dalla Convenzione nonché di sostenere finanziariamente tali misure se adottate da terzi. In virtù dell’articolo 386 CP, la Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità. In un’ordinanza d’esecuzione potrebbero essere stabiliti, oltre alle misure preventive, anche i compiti dell’organismo di coordinamento (art. 10 Convenzione). Il fabbisogno supplementare di personale a livello federale e i contributi finanziari della Confederazione a sostegno di organizzazioni non governative o delle loro attività regolari andrebbero fissati soltanto nel quadro dell’eventuale formulazione delle nuove disposizioni.
La Svizzera adempie la richiesta di base di stanziare le risorse appropriate per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, comprese le attività di organizzazioni non governative e della società civile. Lo stanziamento di risorse supplementari è discusso nel quadro delle misure previste.
2.2.3 Art. 9 Organizzazioni non governative e società civile
Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle organizzazioni non governative (ONG) pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un’efficace cooperazione con tali organizzazioni.
51 UFSP, Ufficio federale di statistica (UST), UFAS, UFU.
52 Ufficio federale di giustizia (UFG), SEM, Ufficio federale di polizia (fedpol).
53 Divisione Sicurezza umana.