Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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Le politiche e gli organi statali di cui agli articoli 7 e 10 favoriscono la collaborazione e i contatti tra la Confederazione, i Cantoni e le ONG. Queste ultime vengono coinvolte, a livello nazionale e cantonale, nell’elaborazione di rapporti e studi, nella preparazione di convegni o nella realizzazione di progetti attraverso tavole rotonde o gruppi d’accompagnamento.
Il programma federale di lotta ai matrimoni forzati, in particolare, mira a realizzare la cooperazione tra tutti i partner e le istituzioni interessati. I servizi cantonali d’intervento e di coordinamento collegano tra loro gli organismi privati e pubblici attivi nella lotta contro la violenza domestica nei diversi Cantoni. Il loro statuto legale e istituzionale, le loro priorità d’intervento e le loro risorse umane e finanziarie sono tuttavia assai variabili.
La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 9 della Convenzione.
2.2.4 Art. 10 Organismo di coordinamento
Le Parti devono designare o istituire uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tale o tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all’articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati (par. 1). Possono essere istituiti a livello nazionale o regionale. Le Parti ne decidono le dimensioni e il finanziamento e stabiliscono gli obblighi in materia di rapporti e da chi vanno assunti. Gli Stati possono istituire nuovi enti oppure incaricare organismi già esistenti54. Le Parti s’impegnano a effettuare regolarmente studi demografici al fine di valutare la diffusione e lo sviluppo delle forme di violenza rientranti nel campo d’applicazione della Convenzione (par. 2). Esse mettono inoltre a disposizione del gruppo peritale competente tutti i dati al fine di incoraggiare la cooperazione e permettere una comparazione internazionale (par. 3).
Coordinamento a livello federale
L’ambito Violenza domestica è coordinato dall’UFU, un ufficio federale subordinato al Dipartimento federale dell’interno (DFI). L’ambito è stato istituito nel 2003 dal Consiglio federale, che gli ha attribuito in particolare il mandato di promuovere la collaborazione e i contatti in seno all’Amministrazione federale nonché tra Confederazione, Cantoni e ONG. L’UFU dirige il gruppo di lavoro interdipartimentale sulla violenza domestica, che garantisce una realizzazione e un accompagnamento coordinati delle misure decise dal Consiglio federale nel suo rapporto del 13 maggio 200955 e di altri affari pendenti. Come già spiegato in relazione all’articolo 7, tale gruppo è composto da rappresentanti dell’UFSP, che coordina le misure nell’ambito delle mutilazioni genitali femminili56, della SEM, che in stretta collaborazione con l’UFU conduce il Programma federale di lotta ai matrimoni forzati per il periodo
54 Rapporto esplicativo sulla Convenzione, n. 70-73.
55 Rapporto del 13 mag. 2009 sulla violenza nei rapporti di coppia. Cause e misure adottate in Svizzera (in adempimento al postulato Stump 05.3694 «Studiare le cause della violenza e adottare contromisure»), FF 2009 3483.
56 Cfr. http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12512/13670/index.html?lang =it