Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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si a considerare un reato il tentativo di violenza fisica solo nei casi gravi176, che chiaramente non comprendono le vie di fatto. Il diritto vigente adempie pertanto totalmente i requisiti della Convenzione in questo ambito.

Resta quindi da esaminare soltanto se la complicità nella violenza fisica sia sufficientemente coperta. Come già menzionato, nel diritto penale svizzero la complicità nelle lesioni gravi e semplici è punibile (artt. 122 e 123 in combinato disposto con art. 25 CP), mentre non è punibile la complicità nelle vie di fatto (art. 126 in combinato disposto con art. 105 cpv. 2 CP). Anche in questo contesto occorre osservare che la Convenzione presuppone la perseguibilità delle vie di fatto semmai soltanto in un ambito ristretto al limite con le lesioni semplici (cfr. i commenti all’art. 35 della Convenzione al n. 2.5.7). Quanto detto vale ancor più per la complicità nelle vie di fatto. Anche se per quanto riguarda la violenza fisica la Convenzione non limita esplicitamente l’obbligo di rendere punibile la complicità ai casi di violenza fisica grave, come invece fa nell’ambito del tentativo e del reato punibile d’ufficio177, non è chiaro perché la complicità nella violenza fisica non grave non sia stata trattata analogamente al tentativo. Quanto precede ha ancora più valore se si pena che i redattori del testo della Convenzione hanno ritenuto importante distinguere tra lesione fisica grave e lesione semplice, concedendo alle Parti un certo margine di manovra in materia178.

Per questi motivi occorre supporre che anche in questo punto il diritto svizzero adempia i requisiti della Convenzione. Lo stesso vale, come già menzionato al numero 2.5.9, per il tentativo di matrimonio forzato ai sensi dell’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione.

2.5.14 Art. 42 Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto «onore»

Secondo l’articolo 42, le Parti devono garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto «onore» non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti (par. 1). Devono inoltre garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi (par. 2).

Il diritto penale svizzero non prevede alcuna delle giustificazioni menzionate al paragrafo 1. Conformemente alle disposizioni generali sull’istigazione o sulla partecipazione indiretta a un reato, gli atti di cui al paragrafo 2 sono equiparati al reato corrispondente. Neanche in questo caso i motivi menzionati nella Convenzione hanno effetto giustificativo.

Il diritto penale svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 42 della Convenzione.

176 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 214.

177 Per quanto riguarda la punibilità della violenza fisica lieve sono previste diverse possibili eccezioni: nei casi poco gravi la tentata violenza fisica non va necessariamente punita, cfr. più sopra; possibilità formale di formulare una riserva secondo cui i casi poco gravi di violenza fisica non devono essere considerati reati da perseguire d’ufficio, cfr. al n. 2.6.7 relativo all’art. 55.

178 Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 281, che dovrebbe essere applicabile per analogia anche alla complicità.