Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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2.5.20 Art. 48 Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie
Secondo il paragrafo 1, le Parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Dal rapporto esplicativo risulta che lo Stato deve consentire alla vittima l’accesso a un procedimento giudiziario contradditorio; l’obiettivo è impedire di riaffidare nuovamente all’ambito privato la risoluzione dei conflitti legati alla violenza domestica e alla violenza contro le donne187.
Nel diritto svizzero questa esigenza è considerata come segue.
Nei casi di violenza domestica e contro le donne ai sensi della Convenzione è applicabile in primo luogo l’articolo 55a CP, in vigore dal 1° aprile 2004, secondo cui le autorità competenti possono sospendere il procedimento in caso di lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minaccia e coazione. Una prima condizione è che la vittima sia il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto sia stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio. Lo stesso vale per le unioni domestiche registrate e i partenariati eterosessuali e omosessuali. Una seconda condizione importante, legata anche all’articolo 48 paragrafo 1 della Convenzione, è che la vittima richieda la sospensione o acconsenta a una corrispondente domanda dell’autorità competente (art. 55a cpv. 1 CP). Il procedimento viene ripreso se la vittima revoca il suo consenso entro sei mesi dalla sospensione (art. 55a cpv. 2 CP). In altre parole, il procedimento deve essere condotto o proseguito se la vittima non ne richiede la sospensione, se respinge una domanda di sospensione dell’autorità competente o se revoca il suo consenso. Il 17 ottobre 2015, nel quadro dell’avamprogetto di legge per migliorare la protezione delle vittime di violenza che modifica il CC, il CPC, il CP e il CPM, il Consiglio federale ha inviato in consultazione una revisione dell’articolo 55a CP, in linea pure con l’articolo 48 della Convenzione; si confrontino in dettaglio i commenti all’articolo 55 della Convenzione al numero 2.6.7.
Se le condizioni di cui all’articolo 55a CP non sono adempiute, può essere applicato l’articolo 316 capoverso 1 CPP, secondo cui se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l'imputato a un'udienza di conciliazione. Se si giunge a una conciliazione, il querelante ritira la querela e il pubblico ministero abbandona il procedimento (art. 316 cpv. 3 CPP). Il querelante non è tenuto a comparire all’udienza di conciliazione. Un tale obbligo non vige neppure per le udienze di conciliazione ai sensi dell’articolo 316 capoverso 2 CPP in vista di un’eventuale impunità a seguito di riparazione ai sensi dell’articolo 53 CP. Il querelante non è tenuto a comparire neanche a una conciliazione o a una mediazione188 ai sensi della Procedura penale minorile189.
187 Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 252.
188 A. Donatsch, Th. Hansjakob, V. Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2a ed. 2014, Art. 316 N 7 e 15.
189 Cfr. l’art. 16 della legge federale del 20 mar. 2009 di diritto processuale penale minorile, PPMin; RS 312.1.