Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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(p. es. prenotazione di un volo). Non si può escludere che simili casi non coperti dal diritto svizzero si presentino, ma si tratta di una lacuna marginale complessivamente irrilevante.

Non vi è motivo di rivedere l’articolo 181a CP così a poca distanza dalla sua entrata in vigore al fine di consentire l’attuazione letterale della Convenzione. Come suesposto, la punibilità del tentativo di cui all’articolo 181a CP copre la maggior parte delle situazioni possibili. Abbassare ulteriormente la soglia della punibilità equivarrebbe inoltre a un diritto che punisce le convinzioni e le opinioni, contrario al sistema penale svizzero.

2.5.10 Art. 38 Mutilazioni genitali femminili

Le Parti devono perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride (lett a); costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato alla lettera a o fornirle i mezzi a tale fine – ciò comprende pure il prestare aiuto all’autore del reato costringendo una donna a subire gli atti di cui alla lettera a o a fornirgli i mezzi a tal fine173 (lett. b); nonché indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato alla lettera a (lett. c). Agli atti di cui alla lettera b si aggiunge l’atto di «indurre»174.

L’articolo 124 CP, entrato in vigore il 1° luglio 2012, punisce esplicitamente chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo (cpv. 1). È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato (cpv. 2, cfr. anche i commenti al n. 2.5.16). I requisiti della lettera a della Convenzione sono pertanto soddisfatti. Le varianti di reato di cui alle lettere b e c sono coperte dalle fattispecie della coazione (art. 181 CP) nonché della correità e della complicità, eventualmente dell’istigazione, nel reato della mutilazione di genitali femminili. La partecipazione ai reati di cui alle lettere b e c ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non deve essere punita. Il diritto svizzero protegge le ragazze e le donne in egual modo dalle mutilazioni genitali.

Il diritto penale svizzero adempie pertanto completamente i requisiti dell’articolo 38 della Convenzione.

2.5.11 Art. 39 Aborto forzato e sterilizzazione forzata

L’articolo 39 impone alle Parti di perseguire penalmente l’aborto forzato (lett. a) e la sterilizzazione forzata (lett. b).

Secondo il diritto penale svizzero, è punito chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante (art. 118 cpv. 2 CP). La sterilizzazione forzata è punibile in quanto lesione grave (art. 122 CP).

Il diritto penale svizzero adempie pertanto completamente i requisiti dell’articolo 39 della Convenzione.

173 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 200.

174 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 201.