Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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Secondo il paragrafo 2 le Parti devono determinare la giurisdizione competente con riferimento a tutti i reati di cui alla Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio. Mentre il diritto penale svizzero contempla la prima variante (principio della personalità passiva; art. 7 cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 2 CP), non prevede (analogamente al cpv. 1 lett. e) il criterio della dimora abituale neanche per quanto riguarda la vittima. Tuttavia, dato che la disposizione non è formulata in modo da essere vincolante, non ne risulta alcuna necessità di attuazione.

Il paragrafo 3 impone alle Parti di provvedere affinché la loro competenza giurisdizionale per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 36 (Violenza sessuale, compreso lo stupro), 37 (Matrimonio forzato), 38 (Mutilazioni genitali femminili) e 39 (Aborto forzato e sterilizzazione forzata) non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi (rinuncia sia al requisito della doppia punibilità sia a tener conto dell’eventuale diritto più mite del Paese in cui è stato commesso il reato). Per il matrimonio forzato e le mutilazioni genitali femminili, il diritto penale svizzero prevede pertinenti disposizioni, secondo cui è punibile chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato (artt. 181a cpv. 2 e 124 cpv. 2 CP). L’articolo 5 CP rinuncia alla doppia punibilità per determinati reati sessuali commessi all’estero su minorenni, ma non sugli adulti. Il Codice penale non prevede pertinenti disposizioni neanche per l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata. Dato che il suo diritto penale rinuncia solo in rari casi alla doppia punibilità, la Svizzera ricorre alla possibilità di formulare una riserva di cui all’articolo 78 paragrafo 2 secondo trattino relativamente alla violenza sessuale su adulti (artt. 189 e 190 CP) nonché all’aborto e alla sterilizzazione forzati (art. 118 cpv. 2 risp. art. 122 CP). La possibilità di riserva dimostra che la rinuncia alla doppia punibilità non è sistematica neanche in altri Paesi membri del Consiglio d’Europa.

Il paragrafo 4 impone alle Parti di provvedere affinché la loro competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 36 (Violenza sessuale, compreso lo stupro), 37 (Matrimonio forzato), 38 (Mutilazioni genitali femminili) e 39 (Aborto forzato e sterilizzazione forzata) non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa essere avviato unicamente a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un’azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato, nella misura in cui l’autore è un cittadino dello Stato in questione o vi soggiorna abitualmente. Dato che nel diritto penale svizzero tali reati sono perseguibili d’ufficio, la Svizzera non deve ricorrere alla possibilità di formulare una riserva ai sensi dell’articolo 78 paragrafo 2 secondo trattino.

Secondo il paragrafo 5, le Parti devono determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla Convenzione anche nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un’altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità. La Svizzera adempie tale obbligo di perseguire l’autore che non viene estradato («aut dedere aut iudicare») con gli articoli 6 e 7 CP. In base all’articolo 7 della legge del 20 marzo 1981182 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP), nessuno Svizzero può essere estradato o consegnato senza il suo consenso a uno Stato estero a scopo di perseguimento penale. L’articolo 6 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957183 di estradizione

182 RS 351.1

183 RS 0.353.1