Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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disciplina l’estradizione dei propri cittadini e sancisce un obbligo identico a quello previsto dalla presente Convenzione.

Ricorrendo alle due suddette possibilità di riserva (art. 44 par. 1 lett. e e par. 3), nel complesso il diritto svizzero adempie i requisiti dell’articolo 44 della Convenzione e pertanto non è necessario rivederlo.

2.5.17 Art. 45 Sanzioni e misure repressive

Secondo l’articolo 45, le Parti devono garantire che i reati stabiliti conformemente alla Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità; tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e possono comportare l'estradizione (par. 1).

Con la formulazione «se del caso» la Convenzione lascia che siano le Parti a decidere quali dei reati descritti vadano puniti con la privazione della libertà e debbano comportare l’estradizione184. I reati pertinenti nel diritto penale svizzero, per i quali si impone una sanzione penale, sono passibili, praticamente senza eccezioni, di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno e danno pertanto luogo all’estradizione185, Singole contravvenzioni, come per esempio quelle di cui all’articolo 198 CP, non si oppongono al paragrafo 1 poiché gli Stati dispongono di un notevole margine di manovra per la sua attuazione.

Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali il monitoraggio o la sorveglianza della persona condannata così come la privazione della patria podestà se l’interesse superiore del bambino non può essere garantito in nessun altro modo (par. 2). L’adozione di tali misure è possibile in Svizzera (cfr. i commenti al n. 2.5.3).

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 45 della Convenzione.

2.5.18 Art. 46 Circostanze aggravanti

Secondo il diritto penale svizzero, per commisurare la pena il giudice può in linea di massima tenere conto di tutte le circostanze che, in virtù dell’articolo 46 della Convenzione, devono essere considerate aggravanti (art. 47 CP). Alcune fattispecie prevedono pertanto sanzioni qualificate per condotte particolarmente reprensibili, segnatamente gli articoli 189 capoverso 3 CP (Coazione sessuale) e 190 capoverso 3 (Violenza carnale). In ambedue i casi i trattamenti crudeli o l’uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso aumentano la gravità del reato.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 46 della Convenzione.

2.5.19 Art. 47 Condanne pronunciate sul territorio di un’altra Parte contraente

Secondo l’articolo 47 le Parti devono prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione. L’articolo 47 CP prevede questa possibilità. Non vi è l’obbligo di cercare attivamente precedenti condanne all’estero186.

184 Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 232.

185 Cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP.

186 Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 250.