Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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2.5.12 Art. 40 Molestie sessuali
Secondo l’articolo 40, le Parti devono garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.
Il Codice penale svizzero contempla due fattispecie di reato riguardanti le molestie sessuali. È punito, a querela di parte, con un multa chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, o molesta sessualmente una persona mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole (art. 198 CP). È punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chiunque compie un atto esibizionistico (art. 194 CP). La discriminazione mediante molestie sessuali sul posto di lavoro può inoltre essere punita in virtù degli articoli 4 e 5 LPar.
La Convenzione accorda alle Parti un margine di manovra relativamente ampio nell’attuazione di questo articolo.175 Da un lato esse possono prevedere anche altre sanzioni non penali; dall’altro non sono obbligate a rendere punibili né gli atti partecipativi né il tentativo di molestie sessuali (art. 41 della Convenzione), così come non è necessario che queste ultime siano perseguite d’ufficio (art. 55 della Convenzione).
Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 40 della Convenzione.
2.5.13 Art. 41 Favoreggiamento o complicità e tentativo
Secondo l’articolo 41, le Parti devono perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33 (Violenza psicologica), 34 (Atti persecutori [Stalking]), 35 (Violenza fisica), 36 (Violenza sessuale, compreso lo stupro), 37 (Matrimonio forzato), 38 lett. a (Mutilazioni genitali femminili) e 39 (Aborto forzato e sterilizzazione forzata) della Convenzione nonché i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38 lett. a e 39 della Convenzione.
Nel diritto penale svizzero sia l’istigazione e la complicità in un crimine o un delitto sono punibili (art. 24 e 25 CP) sia il tentativo di commetterli (art. 22 CP). Nell’ambito delle contravvenzioni, invece, il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 105 cpv. 2 CP). L’istigazione a una contravvenzione è per contro di principio punibile.
Le fattispecie del diritto svizzero corrispondenti ai reati elencati in modo esaustivo nella Convenzione costituiscono quasi tutte crimini o delitti. L’unica eccezione è rappresentata dalle vie di fatto (art. 126 CP), considerate una contravvenzione. Secondo la norma generale e in assenza di una prescrizione speciale, il tentativo di e la complicità nelle vie di fatto non sono punibili. Come esposto al numero 2.5.7, per attuare l’articolo 35 della Convenzione è tuttavia necessario che le vie di fatto si situino semmai al limite con le lesioni semplici cosicché possano essere punite.
Per quanto riguarda la punibilità del tentativo di violenza fisica, richiesta dalla Convenzione (art. 35), non vi sono a priori problemi poiché le Parti possono limitar-
175 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 207.