Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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Il paragrafo 2 considera un reato il fatto di attirare con l’inganno una persona in uno Stato terzo (sovente quello dei suoi antenati) allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio. Non è necessario che il matrimonio sia effettivamente contratto. Il termine «attirare» designa qualsiasi comportamento che consente all’autore del reato di convincere la vittima a recarsi all’estero, in particolare mediante pretesti o motivi inventati quali ad esempio la necessità di visitare un famigliare malato170. Non è prevista la possibilità di formulare una riserva.
L’attuazione di questa variante della fattispecie nel diritto svizzero richiede un esame approfondito.
Oggettivamente, il matrimonio forzato (art. 181a cpv. 1 CP) presuppone oggettivamente che l’autore limiti la libertà d’azione della vittima mediante determinati mezzi coercitivi per portarla a contrarre un matrimonio. Dato che l’articolo 181a CP presuppone che una coazione sia un elemento oggettivo della fattispecie, è evidente che la disposizione non copre la variante prevista all’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione.
Per contro, il diritto penale svizzero punisce anche il tentativo di concludere un matrimonio forzato, che si distingue dal reato commesso per il fatto che gli elementi oggettivi della fattispecie sono stati realizzati soltanto in parte, mentre quelli soggettivi devono essere realizzati in entrambi i casi. Affinché il tentativo sia punibile occorre la volontà di realizzare il reato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si è in presenza di un tentativo quando è stato intrapreso l’ultimo passo decisivo da cui secondo la pianificazione dell’autore non vi è più ritorno se non per circostanze esterne. L’atto che segna l’inizio dell’esecuzione è quello con cui l’autore comincia a realizzare direttamente la fattispecie, il che richiede una vicinanza spaziotemporale al reato171. Secondo il paragrafo 2 dell’articolo 37 della Convenzione, l’autore deve influenzare la vittima con l’intenzione di farle contrarre un matrimonio forzato in uno Stato terzo. Non appena la vittima si trova in viaggio verso l’estero e l’autore agisce con l’intenzione di farle contrarre un matrimonio forzato, si è superatala soglia determinante del tentativo, punibile, di matrimonio forzato. Il comportamento che il paragrafo 2 dell’articolo 37 della Convenzione vuole rendere punibile è pertanto in linea di massima coperto dal diritto penale svizzero vigente.
All’articolo 37 paragrafo 2 in combinato disposto con l’articolo 41 paragrafo 2 (cfr. i commenti al n. 2.5.13), tuttavia, la Convenzione esige che sia punito anche il tentativo di attirare con l’inganno. La questione se i preparativi di viaggio effettuati in Svizzera vadano considerati un tentativo ai sensi dell’articolo 181a CP o se costituiscano meramente degli atti preparatori non punibili va valutata nel singolo caso sulla base delle circostanze concrete. Occorre tuttavia rilevare che l’estensiva giurisprudenza del Tribunale federale in casi analoghi non permetterebbe di escludere a priori la possibilità di punire tali atti in quanto tentativi commessi sul territorio svizzero172. Un’eventuale lacuna potrebbe dunque esservi soltanto in relazione ad azioni commesse in Svizzera senza che siano stati effettuati preparativi di viaggio concreti
170 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 195-197.
171 Niggli Marcel Alexander, Maeder Stefan, in: Niggli Marcel Alexander, Wiprächtiger Hans (Ed.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed., Basilea 2013, Art. 123 N 8.
172 Cfr. il messaggio del 23 feb. 2011 concernente la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, FF 2011 1987, 2023 e segg. e relativi riferimenti.