Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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fisica e quindi anche la violenza che provoca la morte della vittima169. Da ciò si può dedurre che la Convenzione non esige la criminalizzazione delle vie di fatto ai sensi del diritto svizzero, come suesposto, poiché tale reato, formulato in negativo, appunto non presuppone una lesione dell’integrità fisica. Ad ogni modo questo vale per le vie di fatto di lieve o media entità. Per le vie di fatto gravi, al limite con le lesioni semplici, che, secondo l’articolo 123 numero 1 CP, comprendono anche i casi poco gravi, la situazione è meno chiara, il che tuttavia non ha alcuna influenza sull’applicazione dell’articolo 35 della Convenzione, dato che secondo il diritto svizzero la punibilità dell’autore supera i requisiti della stessa.

Il diritto penale svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 35 della Convenzione.

2.5.8 Art. 36 Violenza sessuale, compreso lo stupro

Secondo l’articolo 36, le Parti devono perseguire penalmente gli atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso (par. 1 lett. a e b) o il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo (par. 1 lett. c). Il consenso deve essere dato volontariamente (par. 2). Le disposizioni del paragrafo 1 devono applicarsi anche agli atti commessi contro l’ex o l’attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale (par. 3).

Conformemente al Codice penale svizzero i comportamenti descritti sono penalmente perseguibili segnatamente come coazione sessuale (art. 189 CP) e violenza carnale (art. 190 CP), a prescindere dal fatto che siano stati commessi durante il matrimonio o l’unione domestica precedenti o attuali. Anche l’esigenza del paragrafo 2 è soddisfatta, in quanto il consenso all’atto sessuale deve essere volontario affinché sia escluso il reato.

Il diritto penale svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 36 della Convenzione.

2.5.9 Art. 37 Matrimonio forzato

L’articolo 37 impone alle Parti di penalizzare l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio (par. 1), nonché a penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio (par. 2).

Articolo 37 paragrafo 1

In Svizzera, il matrimonio forzato è un reato che il codice penale sanziona esplicitamente dal 1° luglio 2013 (art. 181a CP). Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un’unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 181a cpv. 1 CP). È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato (art. 181a cpv. 1 CP; cfr. anche il n. 2.5.16).

Il diritto svizzero adempie pertanto totalmente il paragrafo 1 dell’articolo 37 della Convenzione.

Articolo 37 paragrafo 2

169 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 187 e 188.