Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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2.5.15 Art. 43 Applicazione dei reati

Secondo l’articolo 43, i reati previsti ai sensi della Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l’autore del reato

Il Codice penale svizzero è applicato per principio a prescindere dalla natura del rapporto tra autore del reato e vittima. Il requisito della querela per il perseguimento dello stupro e della coazione sessuale nell’unione coniugale e domestica è stato abolito nell’aprile 2004 mentre prevede un inasprimento della pena nel caso in cui esista un rapporto tra autore e vittima. Secondo l’articolo 180 capoverso 2 lettera a CP, una minaccia è perseguita d’ufficio se l’autore è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio. Un’analoga disposizione vale per i partner registrati (art. 180 cpv. 2 lett. abisCP) nonché per il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato (art. 180 cpv. 2 lett. b CP). La stessa disposizione è applicabile alle lesioni semplici (art. 123 n. 2 CP) e alle vie di fatto se l’autore ha agito reiteratamente (art. 126 cpv. 2 CP). Queste disposizioni corrispondono al senso e allo scopo della Convenzione.

Il diritto penale svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 43.

2.5.16 Art. 44 Giurisdizione

In sostanza, l’articolo 44 elenca i criteri solitamente riportati nelle convenzioni europee secondo i quali gli Stati parte determinano la competenza giurisdizionale per i reati contemplati dalla Convenzione.

Il capoverso 1 obbliga le Parti a dichiararsi competenti per i reati commessi sul loro territorio (lett. a; principio territoriale), o a bordo di una nave battente la loro bandiera (lett. b; principio della bandiera), o a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge (lett. c). La competenza giurisdizionale dei tribunali svizzeri risulta dall’articolo 3 CP, dall’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 1953179 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera e dall’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 1948180 sulla navigazione aerea. Le Parti devono inoltre determinare la propria competenza giurisdizionale per i reati commessi da un loro cittadino (lett. d). La competenza giurisdizionale dei tribunali svizzeri risulta in questi casi dall’articolo 7 capoverso 1 lettera a CP (principio della personalità attiva). Infine va determinata la giurisdizione competente per i reati commessi da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio (lett. e). Conformemente all’articolo 78 paragrafo 2 secondo trattino, ogni Parte può precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze tale disposizione. La riserva che si può esprimere in merito alla lettera e è una disposizione usuale nelle convenzioni di diritto penale del Consiglio d’Europa. Nel diritto penale svizzero la dimora abituale non determina di per sé l’esercizio della competenza giurisdizionale. Determinanti sono in particolare il luogo in cui è stato commesso il reato e la cittadinanza dell’autore e della vittima. La Svizzera ricorre pertanto alla suddetta possibilità di formulare una riserva, come per esempio ha già fatto nel caso di Convenzione di Lanzarote181.

179 RS 747.30

180 RS 748.0

181 RS 0.311.40, art. 25 cpv. 1 lett. e.