Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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particolarmente gravi successivi al matrimonio. Si deve inoltre prevedere la possibilità di rilasciare alle vittime un titolo di soggiorno rinnovabile quando l'autorità ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell’ambito di un’indagine o di procedimenti penali (lett. b). L’articolo 36 OASA costituisce una base legale esplicita per quanto riguarda le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani. In tutti gli altri casi immaginabili, per esempio nel corso di un procedimento penale per violenza coniugale, è possibile anzitutto rilasciare, per la durata del procedimento e poi eventualmente prolungare, un permesso per stranieri, se la misure si impone, sulla base degli articoli 50 LStr, 77 OASA e 30 capoverso 1 lettera b LStr.

Il paragrafo 4 obbliga le Parti a garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro Paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del Paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status, soprattutto nel caso di scioglimento del matrimonio. Se uno straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStr). Nel momento in cui lo straniero notifica la partenza dalla Svizzera, il suo permesso scade (art. 61 cpv. 1 lett. a LStr). Possono essere riammessi gli stranieri che in precedenza sono stati titolari di un permesso di dimora o di domicilio se il loro precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e non era solamente temporaneo (art. 34 cpv. 5 LStr) e sono partiti volontariamente dalla Svizzera non più di due anni prima. In tutti gli altri casi è immaginabile un’ammissione nel quadro di un caso particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr). Dato che il rilascio dei permessi in questi casi è deciso dalle autorità competenti e non si fonda su alcun diritto, la Svizzera ricorre alla suddetta possibilità di riserva.

Con la suddetta riserva, il diritto svizzero adempie i requisiti dell’articolo 59 della Convenzione.

2.7.2 Art. 60 Richieste di asilo basate sul genere

Secondo il paragrafo 1, le Parti devono garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione del 1951211 sullo statuto dei rifugiati – che consente quindi il riconoscimento dello statuto di rifugiato212– e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.

In Svizzera, la Convenzione sullo statuto dei rifugiati è in vigore dal 21 aprile 1955. Nel diritto nazionale, la violenza basata sul genere è considerata una persecuzione fondata sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale (art. 3 cpv. 1 della legge sull’asilo213, LAsi). Con l’aggiunta della frase «Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile», l’articolo 3 capoverso 2 secondo periodo LAsi sancisce nella legge i gravi pregiudizi che affliggono esclusivamente le donne.

La Convenzione prevede inoltre la concessione di protezione internazionale alle donne che non adempiono i requisiti per ottenere lo statuto di rifugiato ma che, in caso di un ritorno nel loro Paese di provenienza, sarebbero esposte alla violenza

211 RS 0.142.30.

212 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 311.

213 Legge federale del 26 giu. 1998 sull’asilo, LAsi; RS 142.31.