Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 17 pagine

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Alcuni Cantoni spiegano d’aver già preso o di essere in procinto di prendere misure in tal senso e che la loro legislazione è già conforme a tali requisiti o addirittura si spinge oltre quanto richiesto dalla Convenzione8.

Anche la maggioranza dei contrari disapprova esplicitamente la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, pur tuttavia respingendo una ratifica della Convenzione. Essi rilevano, ad esempio, che non vi è motivo di procedere alla ratifica visto che la Svizzera soddisfa già tutti i requisiti, non ne risulta un valore aggiuntivo per il nostro Paese, la competenza legislativa svizzera viene limitata e occorre attendersi ulteriori pretese da parte del Consiglio d’Europa. Inoltre, l’adesione comporta un onere finanziario aggiuntivo, in particolare per i Cantoni, il che non è accettabile9. Viene altresì sottolineato il carattere ideologico della Convenzione e una sua focalizzazione sulle donne che consolida la disparità tra i sessi e discrimina gli uomini10. Nondimeno alcuni consultati, pur respingendo la ratifica, riconoscono esplicitamente la rilevanza della Convenzione11.

In sede di consultazione vengono anzitutto tematizzati i disciplinamenti riguardanti le case rifugio, le linee telefoniche di sostegno, la partecipazione finanziaria della Confederazione a diverse misure e la formulazione di riserve. Soltanto singoli o pochi interpellati si esprimono sui restanti temi sollevati dalla Convenzione di Istanbul.

Diversi partecipanti affrontano la questione delle ripercussioni di un’adesione sulle finanze e sul personale. Mentre ZH, BE e BS non si attendono significativi aggravi finanziari derivanti dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, dato che la Svizzera già soddisfa ampiamente i requisiti della Convenzione, AI teme invece che alleggerire e rafforzare la posizione delle vittime di violenza comporti maggiori oneri per le autorità cantonali. Secondo SO, LU e UCS occorre mettere in conto maggiori oneri finanziari e del personale per i ministeri pubblici12. UCS e ACS criticano inoltre che nel rapporto esplicativo si tralasci di approfondire le ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Comuni. Per quanto concerne l’onere finanziario (supplementare) nel dettaglio, si vedano qui sotto agli articoli 8, 16, 23 e 24 della Convenzione.

III. Pareri sulle singole disposizioni della Convenzione e sulla loro attuazione

1. Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali (capi-

tolo I)

1.1. Campo di applicazione della Convenzione (art. 2)

Molti interpellati accolgono con particolare favore l’intenzione di applicare la Convenzione non soltanto alle donne e alle ragazze bensì a tutte le vittime di violenza domestica, in particolare anche agli uomini e ai ragazzi13 nonché ai transgender14.

8 P. es.: ZH, BE, LU, SZ, AR, TI, VD, VS; cfr. anche CDDGP. Quest’ultima ha coordinato i pareri sul progetto. Le segreterie generali della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) nonché della Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) hanno collaborato alla stesura del parere.

9 Analogamente LU, svg, UDC, SZ, TG.

10 Analogamente CP, CROP, donna, Zukunft.

11 SZ, TG.

12 LU e UCS anche per la polizia.

13 ZH, BE, BL, AR, VS, GE, Amnesty, FVGA, humanrights, PF, csp, SKGH, TDF, zwangsheirat, UCS, FSFM, sgs.

14 In particolare GE, Amnesty, csp, humanrights.