Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

Articolo 27 Fissazione dei premi

Secondo VD, viste le possibili forme organizzative degli assicuratori (holding e/o gruppo), è opportuno integrare o modificare la normativa relativa alla fissazione dei premi cantonali affinché tenga conto della situazione finanziaria consolidata delle holding. In questo modo il premio cantonale per assicuratore in seno a una holding risulterebbe unitario.

Il kf ritiene che le disposizioni in materia di fissazione, approvazione e compensazione dei premi siano troppo dettagliate e comportino costi inutili.

Secondo le organizzazioni per la protezione dei consumatori SKS-FPC, FRC e ACSI, per contro, le disposizioni relative alla fissazione dei premi assicurano maggiore precisione nel loro calcolo.

Capoverso 1

NE e USS approvano esplicitamente che i premi riscossi coprano i costi cantonali.

Secondo l’USC, i redditi da capitale devono essere presi in considerazione solo se l’assicuratore può costituire riserve di fluttuazione. Dal canto loro, santésuisse, CSS e SAV-ASA sono del parere che il disciplinamento della fissazione dei premi di cui al capoverso 1 li renda altamente volatili e causi oscillazioni importanti da un anno all’altro. SAV-ASA, richiamandosi all’articolo 16 LVAMal, propone di riformulare questo capoverso come segue: «I premi riscossi da un assicuratore per un anno di trattamento garantiscono la sua solvibilità tenuto conto dei costi che deve sostenere per tale anno.» Secondo comparis, questo calcolo a breve termine dei premi è in contrasto, oltre che con il principio della solvibilità a medio-lungo termine dell’assicuratore, anche con lo sforzo di utilizzare le riserve per non scaricare sui premi ogni variazione dei costi.

Capoverso 2

Secondo la CDS, i Cantoni AR, BE, BS, LU, SO, TG, UR e VD, l’USC e Groupe Mutuel, nell’ordinanza occorre precisare sia il numero di anni che deve essere preso in considerazione, sia la grandezza di riferimento alla quale si riferisce la percentuale.

Per santésuisse non è chiaro cosa si intenda per «ultimi anni». Inoltre, ritiene che la limitazione al doppio della media degli altri assicuratori negli ultimi dieci anni non abbia alcuna motivazione, ma serva unicamente a livellare le condizioni di mercato e sia di conseguenza illegale.

L’OMCT chiede che la disposizione del capoverso 2 sia resa imperativa in modo che gli assicuratori siano obbligati a dedurre dai rispettivi costi una parte dei loro redditi da capitale e che la quota parte cantonale sia fissata non in funzione della stima dei premi incassati nel Cantone in questione, bensì della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente. La disposizione deve inoltre essere integrata con l’obbligo di pubblicare il rendimento dei capitali in ogni Cantone dopo la ripartizione.

CSS e SAV-ASA chiedono lo stralcio di questo capoverso, in quanto ritengono che a essere determinante sia la solvibilità, che tiene già conto dei redditi da capitale.

Capoverso 3

Secondo NE, è appropriato che i premi degli assicurati residenti in un Paese membro dell’Unione europea (incl. Islanda e Norvegia) debbano coprire i costi generati da questi Paesi nel loro insieme.

Capoverso 4

La CDS, i Cantoni AG, AR, BS, JU, LU, NE, SO, TG e VD, il PS, l’USS, l’ASMAC, la FER e le organizzazioni per la protezione dei consumatori SKS-FPC, FRC e ACSI chiedono che il valore limite sia abbassato al 150 per cento.

BE propone di fissare tale valore al 120 per cento, GE al 130 per cento, TI al 125 per cento e l’OMCT al 100 per cento.