Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 40 pagine
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PLR, USAM, economiesuisse, USC, SVV-ASA, curafutura, RVK, gli assicuratori CSS, Helsana, Turbenthal e Groupe Mutuel, SAV-ASA e BFG chiedono lo stralcio di questa disposizione.
santésuisse chiede lo stralcio della disposizione o eventualmente la sua integrazione con l’espressione «di norma».
ÖKK chiede che l’eventuale presenza di riserve eccessive sia verificata singolarmente per ciascun assicuratore nel quadro della procedura ordinaria di approvazione dei premi, tenendo conto della sua situazione economica.
FMH chiede se non sia possibile abbassare la percentuale, mentre DVSP-FSP si limita a definirla troppo elevata senza formulare alcuna controproposta concreta.
Articolo 28 Riduzione delle riserve eccessive
PLR, USAM, economiesuisse, curafutura, SVV-ASA, gli assicuratori CSS, Helsana, Turbenthal e Groupe Mutuel, SAV-ASA e BFG chiedono lo stralcio di questa disposizione.
Secondo comparis, le regole sancite nell’articolo 28 comportano un’alta volatilità dei premi. Gli assicurati possono proteggersi da premi elevati e riserve eccessive modificando la propria franchigia e/o forma di assicurazione o cambiando assicuratore.
Capoverso 1
USC, santésuisse, RVK, SVK e gli assicuratori Visana e Sympany chiedono che l’obbligo di riduzione delle riserve sia trasformato in una disposizione facoltativa. RVK e USC sono del parere che le riserve esistenti all’entrata in vigore della LVAMal debbano essere escluse dal campo di applicazione di questa disposizione. santésuisse deplora la mancanza di un disciplinamento che indichi in quale proporzione le riserve devono essere ridotte, quando le riserve devono essere costituite per l’intero raggio d’attività degli assicuratori (AOMS e assicurazione d’indennità giornaliera).
Capoverso 2
Secondo la CDS e i Cantoni AR, BE, BS, JU, LU, SO, TI, TG e VD, il termine per ridurre le riserve eccessive deve essere limitato a cinque anni e a dieci per le situazioni eccezionali.
NE propone come termine massimo quattro anni, PS, USAM e ASMAC tre anni, e le organizzazioni per la protezione dei consumatori SKS-FPC, FRC e ACSI, due anni.
La FMH auspica un termine più breve senza tuttavia specificarne uno concreto.
Capoverso 3
La CDS e i Cantoni AG, AR, BE, BS, JU, LU, TI e TG sono contrari a lasciare che siano gli assicuratori a stabilire la chiave di ripartizione tra i Cantoni. In tal caso, gli assicuratori dovrebbero tenere conto in particolare della misura in cui ciascun Cantone ha contribuito alla costituzione delle riserve.
GE propone la formulazione seguente: «La riduzione delle riserve è operata sotto forma di un importo di compensazione versato agli assicurati dei Cantoni che hanno contribuito alla costituzione di tali riserve. L’importo fissato per la riduzione delle riserve è ripartito tra i Cantoni in base a una chiave di ripartizione unitaria per Cantone tenendo conto del contributo di ciascun Cantone (utile di esercizio annuo dell’assicuratore) alla costituzione delle riserve eccessive. I Cantoni che non hanno contribuito alla costituzione delle riserve eccessive con i premi dei propri assicurati, non sono considerati ai fini della compensazione.»
NE propone la formulazione seguente: «La riduzione delle riserve è operata sotto forma di un importo di compensazione versato agli assicurati dei Cantoni che hanno contribuito alla costituzioni di tali riserve.»
VD chiede di modificare la formulazione come segue: «La riduzione delle riserve è operata sotto forma di un importo di compensazione versato agli assicurati. L’importo fissato per la riduzione delle riserve è ripartito tra i Cantoni e gli assicurati nel raggio d’attività territoriale