Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 40 pagine
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rizzazione, segnatamente in caso di comprovata selezione dei rischi da parte di un assicuratore, o in alternativa di aggiungere nell’articolo 3 un capoverso in base al quale l’autorizzazione può essere rifiutata se la holding non dimostra che la creazione di una nuova società all’interno del gruppo non comporta una selezione dei rischi da parte dell’assicuratore.
L’USAM ritiene che manchi una base legale sufficiente per poter ritirare l’autorizzazione a un assicuratore dopo due anni di «inattività» e chiede lo stralcio di questa disposizione.
curafutura, SVV-ASA, Helsana e CSS sottolineano la mancanza di una base legale per questa disposizione. A loro parere, il rimando all’articolo 43 LVAMal nei commenti non fornisce alcuna legittimazione, per cui chiedono che questo articolo venga stralciato oppure integrato con un capoverso 2 che specifichi da quando sarà applicabile, soprattutto per gli assicuratori che possiedono un’autorizzazione ma non ancora un effettivo di assicurati. Per un eventuale capoverso 2, propongono la formulazione seguente: «Agli assicuratori che all’entrata in vigore della LVAMal non hanno nessun assicurato, l’autorità di vigilanza ritira l’autorizzazione conformemente al capoverso 1 dopo cinque anni, se fino ad allora non hanno iniziato a esercitare un’attività assicurativa.»
L’OMCT ritiene che, in caso di ritiro dell’autorizzazione a praticare l’attività assicurativa, occorra disciplinare anche il mantenimento della copertura dei contratti ai sensi della LCA in accordo con l’autorità di vigilanza competente. Questo principio dovrebbe valere anche nel caso in cui l’assicurato abbia sottoscritto solo le coperture complementari presso l’assicuratore che cessa l’attività. L’OMCT propone quindi l'aggiunta ai sensi dei considerandi.
Articolo 7 Termini in caso di modifiche del piano d’esercizio
curafutura, SVV-ASA, USAM, Helsana e CSS fanno notare che il capoverso 1 è privo di una base legale. L’articolo 8 LVAMal definisce gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 7 capoverso 2 LVAMal che, se modificati, devono essere preventivamente presentati all’autorità di vigilanza e tra questi non figurano gli statuti. I partecipanti all’indagine conoscitiva menzionati propongono pertanto di modificare il capoverso 1 come segue: «L’assicuratore presenta i nuovi statuti all’autorità di vigilanza entro quattordici giorni dall’iscrizione nel registro di commercio. L’autorità di vigilanza esamina e approva le disposizioni di sua competenza.» Il CSS chiede inoltre che il testo del capoverso 2 sia riformulato come segue: «Le domande di modifica del raggio d’attività territoriale e le nuove disposizioni sulle forme particolari dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere presentate all’autorità di vigilanza cinque mesi prima dell’inizio della loro validità, le nuove disposizioni sull’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera e le condizioni generali di assicurazione, un mese prima. L’autorità di vigilanza può abbreviare tale termine.»
Riguardo al capoverso 1, Groupe Mutuel fa notare che l’articolo 8 LVAMal definisce quali elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 7 capoverso 2 LVAMal devono essere presentati per l'approvazione all’autorità di vigilanza in caso di modifiche. Poiché tra questi non figurano gli statuti, la disposizione in questione è priva di una base legale. Chiede pertanto che il relativo testo sia modificato come segue: «L’assicuratore presenta il progetto di nuovi statuti all’autorità di vigilanza prima dell’iscrizione nel registro di commercio. L’autorità di vigilanza esamina e approva le disposizioni di sua competenza. L’assicuratore deve comunicare i nuovi statuti all’autorità di vigilanza entro quattordici giorni dall’approvazione da parte dell’organo competente.»
Secondo Assura è fondamentale stralciare dal capoverso 3 l’obbligo di presentare i contratti di assicurazione prima della loro stipulazione. In qualità di autorità di vigilanza, per l’UFSP (analogamente alla FINMA) dovrebbe essere sufficiente ricevere tali contratti dopo la loro stipulazione. Inoltre, occorrerebbe precisare nell’ordinanza che cosa si intende per «compiti essenziali», facendo eventualmente riferimento alle definizioni vigenti nel settore delle assicurazioni private.