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Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 8 pagine
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451.61 Ordinanza sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag)
del [data] Avamprogetto del 25 marzo 2015
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 23n capoversi 5 e 6, 23o capoverso 3, 23q capoverso 1 e 26 della legge federale del 1º luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
in esecuzione del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 20102 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo di Nagoya),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali a esse associate, la loro utilizzazione e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.
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Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
a. risorse genetiche: materiale genetico avente un valore effettivo o potenziale;
b. materiale genetico: qualsiasi materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altro tipo, contenente unità funzionali ereditarie;
c. utilizzazione delle risorse genetiche: attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia come definita nell’articolo 2 della Convenzione del 2 giugno 19923 sulla diversità biologica;
d. utente: qualsiasi persona giuridica o fisica che, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali a esse associate o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione;
e. commercializzazione: vendita di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali a esse associate nonché altri negozi giuridici relativi all’utilizzazione delle risorse genetiche o alle conoscenze associate e dai quali sono ricavati benefici finanziari, in particolare licenze, contratti di pegno o simili;
f. certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale: un permesso o documento equivalente rilasciato al momento dell’accesso da un’autorità competente conformemente agli articoli 6 paragrafo 3 lettera e nonché 13 capoverso 2 del Protocollo di Nagoya e registrato presso il Centro di scambio d’informazioni sull’accesso e la condivisione dei benefici (Access and Benefit-sharing Clearing-House internazionale).
Sezione 2: Esigenze per l’utilizzazione di risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali a esse associate da parte di altre Parti del Protocollo di Nagoya
Art. 3 Obbligo di diligenza
1Per adempiere all’obbligo di diligenza secondo l’articolo 23n LPN, l’utente deve registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi le informazioni seguenti:
a. il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale rilasciato conformemente alle prescrizioni del Protocollo di Nagoya e, se del caso, informazioni concernenti i diritti di utilizzazione e di trasmissione;
b. in assenza di un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, le informazioni seguenti:
1. nome e indirizzo dell’utente,
2. descrizione della risorsa genetica o dell’oggetto e della rispettiva utilizzazione,
3. momento dell’accesso alla risorsa genetica,
1RS 451