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Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 8 pagine

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4. fonte della risorsa genetica,

5. nome e indirizzo della persona da cui è stata acquisita direttamente la risorsa genetica, momento dell’acquisizione e, se disponibile, attestato della persona da cui risulti che questa ha acquisito legalmente la risorsa genetica per l’utilizzazione prevista e che è autorizzata a trasmetterla,

6. in caso di trasmissione della risorsa genetica, nome e indirizzo degli utenti successivi e momento della trasmissione,

7. se necessario, permesso o documento equivalente attestante il consenso informato preventivo della Parte autorizzata del Protocollo di Nagoya e informazioni concernenti i diritti di utilizzazione e di trasmissione,

8. se necessario, prova che sono state stabilite di comune accordo condizioni per la giusta ed equa condivisione dei benefici.

2Se determinate informazioni di cui al capoverso 1 lettera b non sono note e non possono essere fornite, è necessario indicarne i motivi, conservarli e trasmetterli agli utenti successivi.

3In presenza di una situazione di emergenza riconosciuta a livello internazionale o nazionale in cui sia in pericolo la salute dell’uomo, di animali o di piante oppure l’ambiente, è sufficiente che l’obbligo di diligenza in caso di utilizzazione di risorse genetiche costituite da agenti patogeni od organismi nocivi sia interamente adempiuto solo fino al momento in cui i prodotti il cui sviluppo si basa su queste risorse sono commercializzati.

4Tutte le informazioni di cui al capoversi 1 e 2 devono essere conservate come segue e, su richiesta, essere messe a disposizione delle autorità esecutive:

a. per dieci anni dal termine dell’utilizzazione o dei benefici tratti direttamente dall’utilizzazione; e

b. finché è conservata la risorsa genetica o il prodotto il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione della risorsa genetica.

Art. 4 Obbligo di notifica

1L’utente deve effettuare la notifica secondo l’articolo 23o capoverso 1 LPN. Quest’ultima deve contenere le informazioni di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2.

2La notifica può essere fatta anche su base volontaria, segnatamente se non è prevista alcuna commercializzazione.

3A prova dell’avvenuta notifica l’utente riceve un numero di registro.

4Se il rispetto dell’obbligo di diligenza è già attestato nel quadro dell’articolo 7 del Regolamento (UE) N. 511/20144 e al corrispondente diritto esecutivo o se risulta tale sulla base di informazioni pubblicate dal Centro di scambio d’informazioni di cui all’articolo 14 del Protocollo di Nagoya, invece delle informazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 l’utente può notificare all’UFAM il numero di registro del corrispondente attestato o della corrispondente pubblicazione.

5In concomitanza di una procedura di autorizzazione di messa in commercio, l’utente deve informare l’autorità competente secondo l’articolo 11 se lo sviluppo del prodotto commercializzato si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche soggette agli obblighi di diligenza e di notifica nonché indicare, se del caso, il numero di registro.

Art. 5 Conoscenze tradizionali

All’utente di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche secondo l’articolo 23p LPN si applicano per analogia gli obblighi di registrazione, conservazione, trasmissione e notifica di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6 Riconoscimento di migliori prassi

1L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) tiene un elenco pubblico delle prassi avvalendosi delle quali gli utenti possono partire dal presupposto che le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8 sono soddisfatte.

2L’aggiunta di una prassi all’elenco avviene su domanda di un’associazione di utenti o di altre cerchie interessate, nella quale si specifica che la prassi in questione soddisfa le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8. Le modifiche o gli aggiornamenti di una prassi riconosciuta devono essere comunicati all’UFAM.

3L’UFAM può aggiungere all’elenco una prassi che soddisfi le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8 anche di propria iniziativa.

4Se vi sono indicazioni che, avvalendosi di una prassi riconosciuta, non sono più soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8, l’UFAM stabilisce un termine entro il quale devono essere adottate le misure del caso. Se allo scadere del termine stabilito le esigenze non sono ancora soddisfatte, l’UFAM stralcia la prassi dall’elenco.

Art. 7 Riconoscimento di collezioni

1Tenendo conto dell’articolo 5 del Regolamento (UE) N. 511/20145, l’UFAM tiene un elenco pubblico di collezioni riconosciute per le quali il detentore garantisce che:

a. in sede di acquisizione, conservazione e trasmissione di risorse genetiche e delle informazioni a esse associate sono

4 Regolamento (UE) N. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utenti risultati dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione dell’Unione, GU L 150 del 20 maggio 2014, pag. 61.

5 Regolamento (UE) N. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utenti risultati dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione dell’Unione, GU L 150 del 20 maggio 2014, pag. 62.