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Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 8 pagine
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Art. 29 cpv. 2 lett. h
2La domanda deve in particolare comprendere i seguenti dati:
h. per organismi derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche o il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, il numero di registro conformemente all’articolo 4 capoverso 3 o 8 capoverso 4 dell’ordinanza di Nagoya28.
Art. 30 cpv. 2 lett. g
2La domanda deve in particolare comprendere i seguenti dati:
g. per organismi derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche o il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, il numero di registro conformemente all’articolo 4 capoverso 3 o 8 capoverso 4 dell’ordinanza di Nagoya29.
Art. 44 cpv. 1 lett. e
1L’autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione autorizza la messa in commercio tenendo conto dei pareri presentati dalle parti e dai servizi specializzati se dalla valutazione della domanda risulta che:
f. per organismi costituiti derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche o il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, è stato adempiuto l’obbligo di notifica di cui all’articolo 4 o 8 capoverso 2 dell’ordinanza di Nagoya30.
6. Ordinanza del 23 novembre 200531 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
Art. 5 cpv. 1bis
1bisPer l’immissione in commercio di derrate alimentari il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya32.
Art. 22 cpv. 2 lett. b n. 7
2L’autorizzazione è concessa se:
b. le derrate alimentari, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che sono OGM, li contengono o ne sono stati ricavati adempiono le condizioni previste nelle seguenti leggi:
7. legge del 1° luglio 196633 sulla protezione della natura e del paesaggio.
7. Ordinanza del 7 dicembre 199834 sul materiale di moltiplicazione
Art. 14 cpv. 6
6Per la commercializzazione di materiale vegetale di moltiplicazione il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya35.
8. Ordinanza del 12 maggio 201036 sui prodotti fitosanitari
Art. 14 cpv. 1bis
1bisPer l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya37.
28RS 451.61
29RS 451.61
30RS 451.61
31RS 817.02
32RS 451.61
33RS 451
34 RS 916.151
35RS 451.61
36 RS 916.161
37 RS 451.61