Progetto

Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

b. garantire il collegamento con il Segretariato di cui all’articolo 24 della Convenzione del 2 giugno 19927 sulla diversità biologica e con il centro di scambio d’informazioni a livello internazionale (Access and Benefit-sharing Clearing-House internazionale);

c. adempiere i compiti di cui all’articolo 13 del Protocollo di Nagoya;

d. garantire lo scambio di informazioni con l’Access and Benefit-sharing Clearing-House internazionale di cui all’articolo 14 del Protocollo di Nagoya;

e. fornire, su richiesta di altre Parti del Protocollo di Nagoya, informazioni relative al rispetto dell’obbligo di diligenza;

f. gestire una banca dati elettronica in cui sono registrate le informazioni relative al rispetto degli obblighi di diligenza e di notifica di cui agli articoli 3−5 e 8;

g. verificare il rispetto degli obblighi di diligenza e di notifica in presenza di indicazioni concrete relative alla loro violazione; a tal fine, può far capo ai Cantoni;

h. tenere un elenco pubblico delle migliori prassi e delle collezioni riconosciute;

i. provvedere affinché, all’occorrenza, siano organizzati incontri relativi all’esecuzione del Protocollo di Nagoya;

j. fare rapporto conformemente all’articolo 29 del Protocollo di Nagoya.

2L’UFAM incoraggia gli utenti a condividere su base volontaria, in modo giusto ed equo, i benefici derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche anche in assenza di un obbligo legale. Si adopera affinché i benefici siano convogliati verso la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti.

Art. 11 Compiti di altre autorità

1Le autorità competenti verificano, sulla base di procedure di autorizzazione di messa in commercio conformi alle ordinanze riportate di seguito, se sussiste la prova che l’obbligo di notifica di cui agli articoli 4, 5 e 8 è soddisfatto per i prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate:

Prodotto Autorità competente Ordinanza

a. medicamenti (per uso umano e vete- Istituto svizzero per gli agenti Ordinanza del 17 ottobre 20018 sui rinario) terapeutici (Swissmedic) medicamenti

b. medicamenti immunologici per uso Ufficio federale della sicurezza Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui veterinario alimentare e di veterinaria (USAV) medicamenti

c. derrate alimentari, additivi, coadiu- USAV Ordinanza del 23 novembre 20059 sulle vanti tecnologici derrate alimentari e gli oggetti d’uso

d. prodotti fitosanitari Ufficio federale dell’agricoltura Ordinanza del 12 maggio 201010 sui (UFAG) prodotti fitosanitari

e. concimi UFAG Ordinanza del 10 gennaio 200111 sui concimi

f. alimenti per animali UFAG Ordinanza del 26 ottobre 201112 sugli alimenti per animali

g. materiale vegetale di moltiplicazione UFAM Ordinanza del 10 settembre 200813 destinato a un impiego esclusi- sull’emissione deliberata nell’ambiente vamente forestale

h. materiale vegetale di moltiplicazione UFAG Ordinanza del 7 dicembre 199814 sul destinato a tutti gli altri impieghi materiale di moltiplicazione

i. biocidi Ufficio federale della sanità pubbli- Ordinanza del 18 maggio 200515 sui ca (UFSP) biocidi

j. prodotti chimici UFSP Ordinanza del 18 maggio 200516 sui prodotti chimici

k. altri prodotti UFAM Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente

7 RS 0.451.43

8 RS 812.212.21

9 RS 817.02

10 RS 916.161

11 RS 916.171

12 RS 916.307

13 RS 814.911

14 RS 916.151

15 RS 813.12

16 RS 813.11