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Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 8 pagine
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soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8;
b. in sede di scambio di risorse genetiche o delle informazioni a esse associate con altre collezioni che non utilizzano le risorse genetiche in questione e non traggono benefici diretti dalla loro utilizzazione, si fa uso di procedure e strumenti standardizzati che garantiscono la tracciabilità e il monitoraggio dello scambio.
Opzione A:
2(a)L’aggiunta di una collezione all’elenco avviene su domanda del detentore della collezione dopo che un organismo di certificazione accreditato per il campo d’applicazione della presente ordinanza secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione ha attestato che la collezione o una determinata parte di essa soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1.
3(a)Se la certificazione è revocata, l’UFAM stralcia la collezione dall’elenco.
Opzione B:
2(b)L’aggiunta di una collezione all’elenco avviene su domanda del detentore della collezione dopo che l’UFAM ha verificato e confermato che la collezione o una determinata parte di essa soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1.
3(b)Se vi sono indicazioni che la collezione o una determinata parte di essa non soddisfa più le esigenze di cui al capoverso 1, l’UFAM stabilisce un termine entro il quale devono essere adottate le misure del caso. Se, allo scadere del termine stabilito, le esigenze non sono ancora soddisfatte, l’UFAM stralcia dall’elenco la collezione o la parte interessata.
Sezione 3: Risorse genetiche in Svizzera
Art. 8 Accesso alle risorse genetiche in Svizzera
1Quando accede a risorse genetiche in Svizzera, l’utente deve registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi le informazioni seguenti:
a. nome e indirizzo dell’utente;
b. descrizione della risorsa genetica o dell’oggetto e della rispettiva utilizzazione;
c. momento e luogo dell’accesso alla risorsa genetica;
d. in caso di acquisizione diretta della risorsa genetica da parte di una persona terza, nome e indirizzo di questa persona e momento dall’acquisizione;
e. in caso di trasmissione della risorsa genetica, nome e indirizzo degli utenti successivi e data della trasmissione.
2Prima dell’autorizzazione di messa in commercio oppure, se non è necessaria un’autorizzazione, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche, l’utente deve notificare all’UFAM le informazioni di cui al capoverso 1.
3La notifica può essere fatta anche su base volontaria, segnatamente se non è prevista alcuna commercializzazione.
4A prova dell’avvenuta notifica, l’utente riceve un numero di registro e, su richiesta, una certificazione attestante che sono state rispettate le prescrizioni sull’accesso e sulla condivisione dei benefici.
5Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere conservate conformemente a quanto prescritto nell’articolo 3 capoverso 4 e, su richiesta, fornite alle autorità esecutive.
Art. 9 Conservazione e uso sostenibile
1Le domande di aiuto finanziario per la conservazione e l’uso sostenibile di risorse genetiche secondo l’articolo 23q capoverso 2 LPN devono essere presentate all’UFAM.
2Possono essere sostenute in particolare le attività di istituti od organizzazioni che conservano, caratterizzano, usano in modo sostenibile risorse genetiche in situ o ex situ oppure impiegano i benefici derivanti dall’utilizzazione di tali risorse per la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti.
3Su richiesta, le informazioni sulle risorse genetiche per la cui conservazione e uso sostenibile è stato ricevuto un aiuto finanziario devono essere messe a disposizione dell’UFAM.
Sezione 4: Compiti delle autorità
Art. 10 Compiti dell’UFAM
1L’UFAM è l’autorità competente e il punto focale per il Protocollo di Nagoya. I suoi compiti consistono in particolare nel:
a. gestire un centro di scambio di informazioni a livello nazionale (Access and Benefit-sharing Clearing-House nazionale);