Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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del programma di legislatura «La stabilità e l’attrattiva della piazza finanziaria sono garantite», secondo cui devono essere presi provvedimenti per sviluppare una piazza finanziaria che crei fiducia attorno a sé, sia conforme alle norme fiscali e competitiva.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Decreto federale d’approvazione
L’avamprogetto di decreto federale che approva l’MCAA si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. La competenza dell’Assemblea federale di approvare trattati internazionali risulta dall’articolo 166 capo-
verso 2 Cost., a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA). Nel caso dell’MCAA si tratta di un trattato internazionale per cui la competenza di approvazione non è del Consiglio federale ma dell’Assemblea federale.
Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI)
La LSAI si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost. secondo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. Essa mira ad attuare lo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale in virtù dell’MCAA e di altri accordi internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Poiché la regolamentazione interna dell’esecuzione dello scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un’altra autorità federale, è giustificato basarsi su questo articolo costituzionale.
7.2 Forma dell’atto normativo
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. L’MCAA comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria l’emanazione di una legge federale. Di conseguenza il decreto federale che approva l’MCAA è sottoposto a referendum facoltativo. La LSAI è sottoposta a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.
7.3 Delega di competenze legislative
Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera f LSAI, il numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche viene stabilito dal Consiglio federale. In Svizzera non esiste un numero d’identificazione fiscale armonizzato a livello federale. La Svizzera dispone però di un numero d’identificazione delle imprese che può essere impiegato dagli enti come numero d’identificazione fiscale per lo scambio automatico di informazioni. Non esiste tuttavia un numero corrispondente per le persone fisiche. Il Consiglio federale ha deciso di elaborare un progetto di legge separato per introdurre un numero d’identificazione
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