Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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Sulla base delle dichiarazioni della Svizzera verso l’estero per Confederazione e Cantoni sono possibili minori entrate per questi motivi:

• Gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all’attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile. I minori margini e un eventuale diminuzione del patrimonio gestito per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo direttamente i proventi dell’imposta sull’utile e provocando indirettamente un’eventuale diminuzione dell’occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuotono sulle entrate dell’imposta sul reddito.

• Possono esserci minori entrate anche da parte dell’imposta preventiva riscossa su portafogli di investimenti di clienti esteri. Queste dovrebbero essere pressoché irrilevanti, poiché i clienti disonesti in particolare hanno tutto l’interesse a evitare investimenti gravati dall’imposta preventiva.

• Se l’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE e le Convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria dovessero essere abrogati nel quadro dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni, verrebbero a mancare anche le controprestazioni che sinora la Svizzera ha trattenuto sulla base di questi accordi (nel 2014 la rimunerazione proveniente dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio ammontava a circa 125 mio. di fr., mentre nel 2013 la rimunerazione proveniente dalle convenzioni sull’imposizione alla fonte ammontava a circa 750 000 fr.).

L’elemento della reciprocità dello scambio automatico di informazioni contiene invece per Confederazione e Cantoni un potenziale di maggiori entrate provenienti da patrimoni non dichiarati di svizzeri che sinora sono stati depositati presso agenti pagatori esteri. In concreto il potenziale di maggiori entrate può realizzarsi in questi modi:

• I valori patrimoniali non dichiarati possono a determinate condizioni essere scoperti sulla base delle dichiarazioni dall’estero. Nella procedura di ricupero d’imposta risultano dunque maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d’imposta, interesse di mora e multa). Il patrimonio regolarizzato genera negli anni seguenti costanti maggiori entrate presso le imposte sul reddito e sul patrimonio.

• La minaccia di una dichiarazione dall’estero può motivare una persona disonesta a un’autodenuncia (esente da pena). Ne risultano maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d’imposta, interesse di mora; in caso di recidiva una multa ridotta) e costanti maggiori entrate provenienti dai patrimoni regolarizzati per le imposte sul reddito e sul patrimonio.

• La minaccia di una dichiarazione dall’estero può indurre una persona disonesta a rimpatriare in Svizzera i suoi valori patrimoniali. Ciò aumenta il valore aggiunto della gestione dei patrimoni in Svizzera generando indirettamente ulteriori proventi per l’imposta sull’utile e sul reddito.

Non è possibile effettuare una stima delle maggiori e delle minori entrate fiscali dovute all’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Mancano informazioni concernenti diversi parametri che influenzano queste minori e maggiori entrate, in particolare manca il numero delle Giurisdizioni partner con cui viene attivato lo scambio automatico di informazioni, la data di attivazione, il numero di clienti interessati e il loro comportamento prima dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni nonché l’ammontare dei patrimoni di svizzeri sinora non dichiarati e tenuti presso agenti pagatori esteri.

6 Rapporto con il programma di legislatura

L’avamprogetto non è menzionato nel Programma di legislatura 2011-2015, poiché la necessità di un MCAA e della LSAI risulta dall’approvazione, il 15 luglio 2014, dello standard internazionale sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale da parte del Consiglio dell’OCSE e dall’approvazione, l’8 ottobre 2014, da parte del Consiglio federale dei mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello standard con le Giurisdizioni partner. L’avamprogetto corrisponde tuttavia all’obiettivo 3

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