Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo

fiscale armonizzato. Non appena il numero d’identificazione fiscale armonizzato verrà introdotto a livello federale, il Consiglio federale potrà stabilire tramite ordinanza che questo numero sia utilizzato nel quadro dello scambio automatico di informazioni.

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera e nonché capoverso 2 lettera f LSAI, il Consiglio federale può determinare altri istituti finanziari come istituti finanziari non dichiaranti rispettivamente altri conti come conti esclusi se comportano un rischio minimo di essere utilizzati per commettere sottrazione d’imposta e hanno le stesse caratteristiche degli enti secondo il capoverso 1 rispettivamente le stesse caratteristiche dei conti secondo il capoverso 2. Tale delega permette, tramite un’ordinanza del Consiglio federale, di escludere rapidamente dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli istituti finanziari nuovamente identificati e i conti che adempiono le condizioni di cui sopra. In caso contrario tali istituti finanziari dovrebbero applicare lo scambio automatico di informazioni per la durata della procedura legislativa fino all’entrata in vigore di una revisione della LSAI e i conti menzionati dovrebbero essere dichiarati nel quadro dello scambio automatico di informazioni.

Secondo l’articolo 4 capoverso 5 LSAI, il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare le modalità in relazione alla residenza degli istituti finanziari in Svizzera. Esso in particolare disciplina che tipo di obbligo fiscale è necessario affinché l’istituto finanziario risulti residente secondo l’articolo 4 capoverso 1. Esso determina inoltre quali sono gli istituti finanziari esentati da imposta secondo l’articolo 4 capoverso 1. Questa delega sembra oggettivamente opportuna per tener conto delle particolarità dello scambio automatico di informazioni.

Secondo l’articolo 6 capoversi 2 e 3 LSAI, il Consiglio federale può riprendere le modiche della NCD in allegato all’MCAA se sono di portata limitata, purché per le persone oggetto di una dichiarazione e per gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti non creino nuovi obblighi e sopprimano diritti esistenti o siano soprattutto dirette alle autorità, disciplinino questioni tecnico-amministrative o non implichino importanti dispendi finanziari. Questa delega sembra oggettivamente opportuna e permette di seguire rapidamente gli sviluppi di portata limitata dello standard internazionale. Gli sviluppi di grande portata dello standard internazionale devono invece essere sottoposti all’Assemblea federale per approvazione.

All’articolo 7 capoverso 8 LSAI il Consiglio federale è autorizzato a stabilire quali siano le disposizioni alternative applicabili contenute nel Commentario. Questa ripartizione delle competenze è giustificata dal fatto che le formulazioni alternative contenute nel Commentario comportano di principio un agevolamento nell’applicazione della NCD. Qualora il Commentario relativo alla NCD dovesse essere completato in un secondo tempo sarebbe possibile trasporre rapidamente nel diritto svizzero altre formulazioni alternative che agevolano l’applicazione della NCD. Su questa base il Consiglio federale non può imporre obblighi che vanno oltre il quadro dell’accordo applicabile e della LSAI.

Secondo l’articolo 8 capoverso 2 LSAI il Consiglio federale stabilisce quali siano i criteri e le regole secondo cui bisogna determinare l’importo e la classificazione dei pagamenti a favore di un conto dichiarabile. Il Consiglio federale può basarsi sulle definizioni esistenti nel diritto fiscale svizzero e, per quanto necessario e opportuno per un’attuazione dello scambio automatico di informazioni efficiente ed economico, adeguare in modo puntuale queste definizioni agli scopi dello scambio automatico di informazioni.

Affinché si disponga degli importi in franchi e in USD che figurano nella NCD, nel relativo Commentario e nella presente legge (eccetto gli importi delle disposizioni penali della sezione 8 LSAI), secondo l’articolo 10 capoversi 2 e 3 LSAI il Consiglio federale è autorizzato a stabilirli. Il Consiglio federale è inoltre autorizzato ad adeguare questi importi se circostanze particolari lo esigono

(art. 10 cpv. 4 LSAI). Una disposizione simile è ad esempio prevista all’articolo 37h capoverso 4 della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche,

LBCR). Questa delega corrisponde alla prassi usuale in materia di fissazione degli importi.

L’articolo 7 capoversi 2-4 LSAI prevede che il Consiglio federale possa riprendere modifiche apportate alla NCD e ai suoi commentari se queste modifiche non creano nuovi obblighi per le persone oggetto di una dichiarazione e non comportano la rinuncia a diritti esistenti per gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti oppure sono soprattutto dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari. Questa delega sembra oggettivamente opportuna e

242 \ COO 54/55