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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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2Nella presente ordinanza si applicano inoltre:
a. le definizioni di cui agli articoli 5-7,12, 37, 61, 63, 91, 108, 119,135, 145 e 159;
b. le definizioni prettamente tecniche di cui all’allegato 1 e le definizioni delle dosi di cui all’allegato 4.
Capitolo 2: Principi della radioprotezione
Art. 3 Giustificazione
Un’attività è giustificata, ai sensi dell’articolo 8 LRaP, qualora per l’essere umano e l’ambiente i vantaggi a essa connessi superino nettamente gli svantaggi dovuti alle radiazioni e qualora non sia disponibile un’alternativa, senza o con una minima esposizione a radiazioni.
Art. 4 Ottimizzazione
1La radioprotezione va ottimizzata per tutte le situazioni di esposizione.
2Con l’ottimizzazione si deve ridurre per quanto possibile:
a. la probabilità dell’esposizione;
b. il numero delle persone esposte;
c. la dose individuale delle persone esposte.
Art. 5 Limiti di dose
Vengono fissati limiti che la somma di tutte le dosi di radiazioni accumulate nel corso di un anno civile da una persona a causa di attività o di sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo della licenza non può superare (limite di dose). Ne sono escluse le esposizioni mediche.
Art. 6 Livelli di riferimento
1Qualora non fosse possibile rispettare i limiti di dose in situazioni di esposizione esistenti o di emergenza o qualora il loro rispetto in queste situazioni implicasse un onere sproporzionato o fosse controproducente, si applicano livelli di riferimento.
2Si devono adottare le misure necessarie affinché il livello di riferimento possa essere rispettato.
Art. 7 Vincoli di dose
1Per le situazioni di esposizione pianificate, è fissata la dose per persona dovuta a una singola attività o sorgente di radiazioni (vincolo di dose). Per ciascuna sorgente di radiazioni questo vincolo di dose è fissato in modo che la somma di tutte le dosi dovute a più sorgenti di radiazioni non superi il limite di dose.