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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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disposizione un numero sufficiente di persone formate e perfezionate in radioprotezione, corrispondente alle loro dimensioni e alla loro struttura.
2Sono responsabili dell'istruzione delle persone di cui all’articolo 9 capoverso 2 le rispettive autorità, amministrazioni, organizzazioni e aziende.
3Gli organismi responsabili hanno l’obbligo di organizzare e documentare i cicli di perfezionamento svolti nella loro azienda.
4I consulenti in materia di radon sono personalmente responsabili della loro formazione e del loro perfezionamento in radioprotezione.
Art. 11 Formazione
1Le persone di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere b-d necessitano di una delle seguenti formazioni:
a. una formazione riconosciuta in radioprotezione con esame finale;
b. un’attestazione federale di formazione o di perfezionamento in una professione medica; oppure
c. un’attestazione federale di formazione o di perfezionamento in una professione medica e una formazione riconosciuta in radioprotezione con esame finale.
2Il DFI determina, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, quale formazione sia necessaria per quali persone.
3Esso stabilisce, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, se sia necessario un riconoscimento della formazione per le seguenti persone:
a. persone di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a;
b. persone di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera e.
Art. 12 Perfezionamento
1Il perfezionamento è incentrato sulla conoscenza e sulle competenze che sono già state acquisite in occasione di una formazione. L’obiettivo è quello di aggiornare e ampliare la conoscenza, le nozioni sullo stato della tecnica e il loro impiego pratico.
2Le persone soggette all’obbligo di perfezionamento devono assolvere un perfezionamento ogni cinque anni.
3Il DFI può, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, e tenendo conto del potenziale di rischio:
a. fissare intervalli di perfezionamento più brevi o più lunghi;
b. prescrivere che il perfezionamento debba essere riconosciuto.
4Nel quadro delle loro competenze, le autorità di vigilanza (art. 182 cpv. 1) o il DDPS possono esigere che l’organismo responsabile segnali l'effettuazione, la forma, il contenuto e la portata del perfezionamento delle persone soggette all’obbligo di perfezionamento.