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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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2I vincoli di dose sono strumenti di ottimizzazione. Nella fissazione dei vincoli si tiene conto dello stato della scienza e della tecnica.
3Qualora un vincolo di dose venisse superato, si devono adottare le misure necessarie.
Art. 8 Procedura graduata in base al rischio
Tutti i provvedimenti nella radioprotezione vanno graduati in funzione del rischio che ne è alla base.
Titolo secondo: Formazione e perfezionamento
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 9 Persone che devono essere formate, perfezionate o istruite
1Le seguenti persone devono essere formate e perfezionate in radioprotezione in funzione della loro attività e responsabilità:
a. le persone che hanno a che fare con radiazioni ionizzanti attuando i provvedimenti di radioprotezione per la protezione personale;
b. le persone che assolvono compiti di radioprotezione nei confronti di terzi;
c. i periti secondo l’articolo 16 LRaP che sono impiegati per l’attuazione delle disposizioni legali nelle informazioni di radioprotezione aziendali e per il controllo nell’azienda;
d. i consulenti in materia di radon di cui all’articolo 170 capoverso 1;
e. le persone che, in ragione della loro attività presso autorità e amministrazioni, nella protezione della popolazione, nell’esercito e in organizzazioni e aziende che gestiscono infrastrutture o servizi pubblici critici, possono avere a che fare con radiazioni ionizzanti;
2Le persone mobilitate di cui all’articolo 154 devono essere istruite in caso di rischio dovuto a un livello elevato di radioattività.
3Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può, d’intesa con l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) e con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), emanare deroghe all’obbligo di perfezionamento per i lavori con radiazioni ionizzanti con un potenziale di rischio esiguo.
Art. 10 Responsabilità in materia di formazione, perfezionamento e istruzio-
ne
1Sono responsabili della formazione e del perfezionamento:
a. per le persone di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a – c: il titolare della licenza;
b. per le persone di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera e: le rispettive autorità, amministrazioni, organizzazioni e aziende; queste si assicurano di avere a