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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 321Fedlex · Progetto

Art. 13 Cicli di formazione e perfezionamento

1Le autorità di vigilanza e l’Istituto Paul Scherrer (IPS) organizzano, a seconda della richiesta, cicli di formazione e perfezionamento.

2Le autorità di vigilanza possono incaricare altri organismi o istituzioni di organizzare cicli di formazione e perfezionamento in radioprotezione.

3Il DDPS provvede affinché per le persone di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera e sia organizzato un numero sufficiente di cicli di formazione e perfezionamento. Esso coordina i cicli.

Art. 14 Aiuti finanziari

1L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’IFSN possono accordare aiuti finanziari, entro i limiti dei crediti disponibili, a cicli di formazione o di perfezionamento in radioprotezione organizzati da terzi, in particolare da scuole, da organizzazioni specialistiche e dall’industria.

2Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se la formazione o il perfezionamento sono stati riconosciuti dall’autorità di vigilanza.

3Gli aiuti finanziari sono calcolati in modo che, assieme agli ulteriori introiti dell’organizzatore, non oltrepassino le spese che questi può documentare.

Art. 15 Riconoscimento di cicli di formazione e perfezionamento individuali

1L’autorità di vigilanza riconosce l’equivalenza di una formazione o di un perfezionamento individuali che una persona ha conseguito all’estero o per un’altra attività se la formazione o il perfezionamento in questione soddisfano i requisiti di cui al capitolo 2.

Art. 16 Banca dati della formazione e del perfezionamento

1Le autorità di vigilanza gestiscono insieme una banca dati della formazione e del perfezionamento in cui sono registrate tutte le persone soggette all’obbligo di formazione e perfezionamento. La banca dati contiene:

a. le persone che soddisfano i presupposti per poter svolgere la funzione di periti di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera c;

b. gli specialisti e i tecnici in radioprotezione di cui all’articolo 20 lettera b;

c. le altre persone che necessitano di un perfezionamento riconosciuto di cui all’articolo 19 lettera b;

d. i consulenti in materia di radon di cui all’articolo 170 capoverso 1.

2Lo scopo della banca dati è di:

a. predisporre le necessarie informazioni concernenti la formazione e il perfezionamento della persona interessata per il rilascio di licenze;

b. semplificare le pratiche amministrative necessarie al rilascio di licenze;

c. semplificare le attività di vigilanza delle autorità nel campo della formazione e del perfezionamento individuale.