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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Art. 36 Limiti di immissione

1Al di fuori dei perimetri aziendali, la media annua delle concentrazioni di sostanze radioattive nell’aria non deve superare, in luoghi accessibili, i limiti di immissione per l’aria (LIaria) definiti nell’allegato 7.

2La media settimanale delle concentrazioni di sostanze radioattive nelle acque pubblicamente accessibili non deve superare i limiti di immissione per le acque (LIacque) definiti nell’allegato 7.

3La radiazione esterna, al di fuori del perimetro aziendale, non deve portare a dosi ambientali maggiori di 5 mSv l’anno.

4Si deve in più garantire che nei locali di abitazione, di soggiorno e di lavoro, le dosi ambientali causate dalla radiazione esterna rimangano talmente basse che, considerando il tempo di permanenza, non possano portare a un superamento dei limiti di dose per gli individui della popolazione nonché dei vincoli di dose riferiti alla sorgente.

Capitolo 3: Esposizioni mediche

Sezione 1: Ambiti di dose nelle metodiche per immagini a scopo medico

Art. 37

Le esposizioni mediche si situano:

a. nell’ambito di dose debole se portano a una dose efficace per il paziente inferiore a 1 mSv; in questo ambito rientrano, in particolare, le radiografie dentali, quelle del torace o quelle delle estremità;

b. nell’ambito di dose medio se portano a una dose efficace per il paziente compresa tra 1 mSv e 5 mSv; ne fanno parte, in particolare, gli esami dello scheletro assiale, del bacino e dell’addome, nonché talune tomografie computerizzate monofase;

c. nell’ambito di dose forte se la dose efficace per il paziente è superiore a 5 mSv; vi appartengono, in particolare, la maggior parte delle tomografie computerizzate e degli esami di medicina nucleare o gli interventi di radiologia interventistica.

Sezione 2: Giustificazione medica

Art. 38 Giustificazione sostanziale

Le esposizioni mediche sono sostanzialmente considerate giustificate, fatti salvi gli articoli 39 e 40.

Art. 39 Giustificazione di procedure diagnostiche o terapeutiche

1Un’applicazione generale di procedure diagnostiche o terapeutiche deve essere giustificata preventivamente.