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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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c. l’importazione e l’esportazione di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi;

d. il trasporto di sostanze radioattive provenienti da impianti nucleari o a essi destinate.

Art. 24 Domande di licenza

1Le domande intese a ottenere il rilascio o il rinnovo della licenza devono essere presentate all’autorità preposta al rilascio assieme ai documenti richiesti.

2I richiedenti stranieri devono indicare un recapito svizzero.

3In caso di elevato potenziale di rischio, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può richiedere in supplemento un’analisi del rischio.

4Il DFI e l’IFSN possono emanare disposizioni sulle prove e sui documenti richiesti nel loro ambito di competenza.

Art. 25 Procedura ordinaria di rilascio della licenza

1L’autorità preposta al rilascio delle licenze valuta con procedura ordinaria le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo della licenza, fatti salvi gli articoli 26 e 27.

2Esamina i documenti presentati quanto a completezza, forma, contenuto e portata.

3Decide se sono necessari vincoli di dose riferiti alla sorgente e li stabilisce nella licenza.

Art. 26 Procedura semplificata di rilascio della licenza

1L’UFSP può valutare con procedura semplificata le attività soggette all’obbligo della licenza che comportano un potenziale di rischio esiguo per l’essere umano e l’ambiente. Ciò riguarda in particolare:

a. le applicazioni in medicina situate nell’ambito di dose debole (art. 37 cpv. 1);

b. il funzionamento di impianti dotati di dispositivi di protezione totale o parziale;

c. la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate inferiori di 100 volte al livello di licenza.

2Nella procedura semplificata, l’UFSP esamina solamente la completezza e la forma dei documenti presentati.

Art. 27 Omologazione per sorgenti di radiazioni

1L’UFSP può rilasciare un'omologazione per sorgenti di radiazioniche comportano un potenziale di rischio esiguo per l’essere umano e l’ambiente, specialmente se:

a. mediante la costruzione, si impedisce che le persone siano esposte a radiazioni o contaminate da sostanze radioattive in modo inammissibile;