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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 330Fedlex · Progetto

3I seguenti dati riguardanti il titolare della licenza possono essere memorizzati nella banca dati:

a. per le persone fisiche: cognome, nome e cognomi precedenti; per le persone giuridiche: la ditta della persona giuridica;

b. indirizzo privato o professionale;

c. per le persone fisiche: funzione e titolo accademico;

d. numeri di telefono;

e. indirizzi per la comunicazione elettronica;

f. categoria di azienda;

g. indicazioni di cui all’articolo 16 concernenti i periti in radioprotezione;

h. numero d’identificazione delle imprese (IDI).

4Possono inoltre essere memorizzate nella banca dati indicazioni tecniche su sorgenti di radiazioni.

5Valgono i seguenti diritti di accesso individuali:

a. I collaboratori della Divisione radioprotezione dell’UFSP, della Divisione competente dell’IFSN nonché del Settore fisica dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) sono autorizzati a elaborare i dati della banca dati conformemente al disciplinamento specifico.

b. Mediante una procedura di richiamo, i titolari delle licenze registrati sono autorizzati a visionare le loro licenze e i loro dati registrati nella banca dati e a formulare domande di modifica.

c. È dato accesso ai dati ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio o programmazione, se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti.

6I dati registrati nella banca dati sono cancellati da essa 100 anni dopo che la licenza è stata revocata o è diventata caduca.

Sezione 3: Obblighi del titolare della licenza

Art. 31 Obblighi di carattere organizzativo

1Il titolare della licenza deve trasmettere al perito le competenze necessarie e mettergli a disposizione i mezzi necessari all’adempimento dei suoi compiti.

2Il titolare della licenza deve inoltre:

a. stabilire per la propria azienda istruzioni relative ai metodi di lavoro e ai provvedimenti protettivi e sincerarsi che siano osservate;

b. fissare per scritto le competenze dei diversi superiori gerarchici e dei periti come pure di coloro che manipolano sorgenti di radiazioni.

3Se il titolare della licenza occupa personale di aziende di servizi o di altre aziende a titolo di persone professionalmente esposte a radiazioni, deve richiamare