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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 330Fedlex · Progetto
3I seguenti dati riguardanti il titolare della licenza possono essere memorizzati nella banca dati:
a. per le persone fisiche: cognome, nome e cognomi precedenti; per le persone giuridiche: la ditta della persona giuridica;
b. indirizzo privato o professionale;
c. per le persone fisiche: funzione e titolo accademico;
d. numeri di telefono;
e. indirizzi per la comunicazione elettronica;
f. categoria di azienda;
g. indicazioni di cui all’articolo 16 concernenti i periti in radioprotezione;
h. numero d’identificazione delle imprese (IDI).
4Possono inoltre essere memorizzate nella banca dati indicazioni tecniche su sorgenti di radiazioni.
5Valgono i seguenti diritti di accesso individuali:
a. I collaboratori della Divisione radioprotezione dell’UFSP, della Divisione competente dell’IFSN nonché del Settore fisica dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) sono autorizzati a elaborare i dati della banca dati conformemente al disciplinamento specifico.
b. Mediante una procedura di richiamo, i titolari delle licenze registrati sono autorizzati a visionare le loro licenze e i loro dati registrati nella banca dati e a formulare domande di modifica.
c. È dato accesso ai dati ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio o programmazione, se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti.
6I dati registrati nella banca dati sono cancellati da essa 100 anni dopo che la licenza è stata revocata o è diventata caduca.
Sezione 3: Obblighi del titolare della licenza
Art. 31 Obblighi di carattere organizzativo
1Il titolare della licenza deve trasmettere al perito le competenze necessarie e mettergli a disposizione i mezzi necessari all’adempimento dei suoi compiti.
2Il titolare della licenza deve inoltre:
a. stabilire per la propria azienda istruzioni relative ai metodi di lavoro e ai provvedimenti protettivi e sincerarsi che siano osservate;
b. fissare per scritto le competenze dei diversi superiori gerarchici e dei periti come pure di coloro che manipolano sorgenti di radiazioni.
3Se il titolare della licenza occupa personale di aziende di servizi o di altre aziende a titolo di persone professionalmente esposte a radiazioni, deve richiamare