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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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b. si garantisce che, al termine del periodo d’impiego, le sorgenti radioattive siano effettivamente consegnate al centro di raccolta della Confederazione quali scorie radioattive se ciò fosse necessario; e
c. l’intensità di dose ambientale, misurata a una distanza di 10 cm dalla superficie, non supera 1 μSv/h.
2L’UFSP esamina i documenti presentati quanto a completezza, forma, contenuto e portata.
3Sottopone a una prova di omologazione le sorgenti di radiazioni per cui è prevista questa omologazione. A tale scopo, può avvalersi di altri servizi.
4Nel rilasciare un'omologazione stabilisce:
a. a quali condizioni le sorgenti radioattive possono essere manipolate alla stregua di sostanze inattive;
b. se e in che modo, al termine del periodo d’impiego, le sorgenti radioattive devono essere consegnate al centro di raccolta della Confederazione quali scorie radioattive;
c. se e in che modo le sorgenti di radiazionidevono essere contrassegnate da un apposito segnale definito dall’UFSP.
Art. 28 Limite di validità e comunicazione
1L’autorità preposta al rilascio delle licenze limita la validità a un massimo di dieci anni.
2Essa comunica la propria decisione ai richiedenti, ai Cantoni interessati e all’autorità di vigilanza.
Art. 29 Procedimento in caso di incertezze sulla competenza nella procedura
di rilascio della licenza
1Se un’attività concerne entrambe le autorità preposte al rilascio delle licenze, le procedure possono essere riunite.
2È considerata autorità direttiva quella a cui, in funzione dei documenti presentati, la domanda si riferisce in misura preponderante.
3L’autorità direttiva stabilisce la procedura d’intesa con l’altra autorità preposta al rilascio delle licenze.
Art. 30 Banca dati delle licenze
1L’UFSP gestisce una banca dati sulle licenze rilasciate ai sensi della presente ordinanza.
2Lo scopo della banca dati è di:
a. mettere a disposizione le informazioni necessarie per il rilascio di licenze;
b. semplificare le pratiche amministrative necessarie per il rilascio di licenze;
c. semplificare le attività di vigilanza delle autorità competenti.