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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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2La giustificazione di procedure diagnostiche o terapeutiche esistenti va verificata appena ci sono prove nuove e rilevanti circa l’efficacia o le conseguenze delle procedure.

3La Commissione federale della radioprotezione (CPR) elabora e pubblica, in collaborazione con le associazioni professionali o di categoria interessate, raccomandazioni17 a giustificazione delle procedure di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 40 Giustificazione dell’applicazione individuale

1Chi prescrive o esegue applicazioni deve tenere conto di informazioni diagnostiche già presenti e dell’anamnesi per evitare inutili esposizioni a radiazioni.

2Chi prescrive applicazioni deve determinare un’indicazione, documentarla e trasmetterla al medico che le esegue.

3Ospedali, istituti di radiologia e medici invianti devono elaborare direttive per l'invio e utilizzarle. Le direttive per l'invio devono basarsi su direttive o raccomandazioni nazionali o internazionali.

4Ogni applicazione deve essere giustificata preventivamente dal medico che la esegue, considerando gli obiettivi dell’esposizione e le caratteristiche individuali della persona interessata.

5Una procedura diagnostica o terapeutica non giustificata in virtù dell’articolo 39 può tuttavia, a seconda della situazione, essere giustificata quale applicazione individuale specifica per un singolo paziente. Ciò deve essere motivato e documentato, nel singolo caso, dal medico che la esegue.

Art. 41 Esami radiologici su vasta scala

1Un esame radiologico su vasta scala è un esame radiologico svolto sistematicamente su un numero elevato di persone, senza indicazione individuale. Non sono considerati esami su vasta scala gli esami preventivi di medicina del lavoro.

2Gli esami radiologici su vasta scala possono essere eseguiti solamente nell’ambito di un programma. Devono essere ordinati da un’autorità sanitaria.

3Essi devono soddisfare i criteri di qualità fissati dall’autorità sanitaria competente nell’ambito del programma.

Art. 42 Metodiche per immagini sull’essere umano a scopi non medici

1Le attività connesse con un’esposizione a metodiche per immagini a scopi non medici devono essere giustificate preventivamente, considerando gli obiettivi particolari della metodica e le caratteristiche della persona interessata.

2Sono vietate le esposizioni nell’ambito di dose medio o forte per visite di idoneità.

3Se un’esposizione è ordinata da un’autorità di perseguimento penale, di sicurezza o doganale, la metodica per immagini deve essere applicata con la dose più debole possibile che permetta di fornire una risposta all’interrogativo. Se un’esposizione

17 www.bag.admin.ch/ksr-cpr