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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 45 Rilevamento delle dosi di radiazione mediche
1L’UFSP rileva periodicamente, tuttavia almeno ogni dieci anni, le dosi di radiazione delle esposizioni mediche nella popolazione.
2Può richiedere ai titolari delle licenze dati riguardanti applicazioni terapeutiche, diagnostiche, interventistiche o di medicina nucleare, in particolare:
a. data, tipo e regione anatomica dell’applicazione;
b. parametri di esposizione;
c. valori della dose di radiazione o valori d’attività;
d. caratteristiche dell’impianto;
e. sesso, età, altezza e peso dei pazienti;
f. numero delle applicazioni eseguite di volta in volta, suddiviso per tipo e regione anatomica dell’applicazione.
3Può incaricare terzi di allestire statistiche. Comunica loro i dati necessari a tale scopo.
Art. 46 Livelli diagnostici di riferimento
1L’UFSP pubblica raccomandazioni concernenti la dose di radiazione nel caso di esami diagnostici, interventistici o di medicina nucleare sotto forma di livelli diagnostici di riferimento.
2Sulla base dei dati di cui all’articolo 45 capoverso 2, esegue a tale scopo rilevamenti nazionali, tiene conto di raccomandazioni internazionali e pubblica i risultati.
3Il titolare della licenza deve analizzare periodicamente la propria prassi e motivare le divergenze rispetto ai livelli diagnostici di riferimento.
Art. 47 Coinvolgimento di fisici medici
1Nelle esposizioni mediche il titolare della licenza deve coinvolgere un fisico medico. La portata del coinvolgimento dipende dal rischio radiologico dell’applicazione. Vale quanto segue:
a. nelle applicazioni radioterapeutiche il fisico medico deve essere strettamente coinvolto; sono escluse le applicazioni standardizzate nella medicina nucleare;
b. nelle applicazioni standardizzate nella medicina nucleare, nella tomografia computerizzata, in applicazioni di radiologia interventistica nonché nella fluoroscopia nell’ambito di dose medio, il fisico medico deve essere coinvolto;
c. nelle applicazioni di esami tecnologicamente complessi o di nuove tecniche di esame nell’ambito di dose medio e debole, il fisico medico deve essere coinvolto su richiesta dell’autorità di vigilanza.
2Il DFI stabilisce la portata del coinvolgimento del fisico medico per gli ambiti di applicazione specifici.