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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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c. perfezionamento del personale;
d. raccomandazioni ai medici invianti riguardo ai requisiti delle applicazioni mediche di radiazioni o agli invii;
e. provvedimenti per l’osservanza dell’articolo 40 capoverso 4;
f. verbali d’esame e verbali di trattamento e informazioni destinate ai pazienti;
g. documentazione delle dosi di radiazione (art. 44);
h. allestimento e comunicazione del referto, memorizzazione e trasferimento dei dati;
i. garanzia della qualità;
j. autovalutazione.
4Se nella propria azienda non è possibile soddisfare il requisito di cui al capoverso 3 lettera e, il medico che esegue l'applicazione deve:
a. comunicare al medico inviante le direttive per l'invio applicabili per lui;
b. assicurarsi che il medico inviante rispetti le direttive; e
c. documentare l’osservanza di cui alla lettera b nel manuale di qualità.
Sezione 6: Ricerca sull’essere umano
Art. 56 Autorizzazioni
1Lo svolgimento di progetti di ricerca con applicazione di sorgenti di radiazioni sull’essere umano necessita di un’autorizzazione di cui all’articolo 45 della legge del 30 settembre 201118 sulla ricerca umana.
2Per condurre sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici che possono emettere radiazioni ionizzanti occorre inoltre un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 54 della legge del 15 dicembre 200019 sugli agenti terapeutici (LATer).
Art. 57 Vincoli di dose e calcolo delle dosi
1Per i progetti di ricerca per i quali non sono attesi benefici diretti per le persone partecipanti vige un vincolo di dose di 5 mSv di dose efficace l’anno.
2A titolo eccezionale, il vincolo di dose di cui al capoverso 1 può, tenuto conto dell’età, della capacità riproduttiva, della speranza di vita o dello stato di salute, arrivare fino a 20 mSv di dose efficace l’anno, sempre che ciò sia assolutamente necessario per motivi metodologici.
3In caso di procedure combinate, per il calcolo o la stima delle dosi di persone partecipanti, si deve tenere conto di tutte le sorgenti di radiazioni.
4Nel calcolo o nella stima delle dosi deve essere considerato il fattore di incertezza.
18 RS 810.30
19 RS 812.21