Avamprogetti
Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 341Fedlex · Progetto
a. le esposizioni impreviste che hanno portato o avrebbero potuto portare nel paziente, potenzialmente o effettivamente, a una moderata lesione di un organo, a una moderata deficienza funzionale o a gravi danni;
b. gli scambi di paziente o di organo in caso di esposizioni terapeutiche o di esposizioni diagnostiche nell’ambito di dose forte;
c. le esposizioni impreviste durante le quali il paziente è stato esposto a una dose efficace superiore a 100 mSv.
4Per gli eventi radiologici medici di cui al capoverso 3 occorre eseguire un’inchiesta con relativo rapporto ai sensi dell’articolo 142.
Capitolo 4: Esposizioni professionali
Sezione 1: Persone professionalmente esposte a radiazioni
Art. 63 Definizione e principi
1Sono considerate professionalmente esposte a radiazioni le persone che:
a. in virtù della loro attività professionale o della loro formazione professionale possono superare un limite di dose per gli individui della popolazione di cui all’articolo 34;
b. almeno una volta a settimana lavorano o ricevono una formazione professionale in zone controllate di cui all’articolo 91 capoverso 2;
c. almeno una volta a settimana lavorano o ricevono una formazione professionale in zone sorvegliate di cui all’articolo 97 e nel far questo possono essere esposte a un’intensità di dose ambientale elevata;
d. sul posto di lavoro sono esposte a una concentrazione di radon integrata su un mese che supera 170 kBqh/m3.
2Il titolare della licenza o, per il personale di volo, l’operatore di aeromobili, determinano le persone che nell’azienda sono professionalmente esposte a radiazioni.
3Informa periodicamente le persone professionalmente esposte a radiazioni nella propria azienda in merito:
a. alle dosi di radiazione previste nell’ambito della loro attività;
b. ai limiti di dose loro applicabili;
c. ai rischi per la salute che comporta la loro attività;
d. ai provvedimenti di radioprotezione sostanziali che devono essere osservati per la loro attività;
e. ai rischi di un’esposizione a radiazioni per il nascituro.
Art. 64 Categorie
1L’autorità preposta al rilascio delle licenze suddivide le persone professionalmente esposte a radiazioni per la sorveglianza nelle categorie A e B.