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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 66 Personale di volo
Nel caso di personale di volo esposto professionalmente a radiazioni l’esposizione alle radiazioni deve essere ottimizzata nell’allestimento di piani di lavoro.
Art. 67 Prevenzione nel settore della medicina del lavoro
1I lavoratori dipendenti professionalmente esposti a radiazioni sono assoggettati alla prevenzione nel settore della medicina del lavoro di cui agli articoli 70–89 dell’ordinanza del 19 dicembre 198323 sulla prevenzione degli infortuni.
2Per i lavoratori indipendenti professionalmente esposti a radiazioni la Suva stabilisce il tipo di provvedimenti medici e la frequenza dei controlli.
Sezione 2: Limitazioni delle dosi
Art. 68 Limiti di dose
1Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, la dose efficace non deve superare il limite di 20 mSv per anno civile.
2Eccezionalmente e con l’approvazione dell’autorità di vigilanza, per queste persone il limite per la dose efficace può raggiungere 50 mSv per anno civile, purché la dose totale accumulata nei cinque anni precedenti, compreso l’anno in corso, sia inferiore a 100 mSv.
3Per queste persone la dose equivalente non può superare i seguenti limiti:
a. per il cristallino 20 mSv per anno civile o 100 mSv per la dose totale accumulata in cinque anni consecutivi, senza tuttavia superare 50 mSv in un singolo anno;
b. per pelle, mani e piedi 500 mSv per anno civile.
4Le persone professionalmente esposte a radiazioni di un’azienda straniera possono accumulare in Svizzera soltanto 20 mSv, tolta la dose già ricevuta nell’anno civile in corso.
Art. 69 Limite di dose per i giovani e le donne in stato di gravidanza
1Per le persone di età compresa tra 16 e 18 anni la dose efficace non può superare il limite di 6 mSv per anno civile.
2Le donne in stato di gravidanza possono essere impiegate quali persone professionalmente esposte a radiazioni solamente se è garantito che, dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, non viene superata la dose efficace di 1 mSv.
23 RS 832.30