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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Sezione 3: Accertamento della dose di radiazione (dosimetria)
Art. 73 Dosimetria per le persone professionalmente esposte a radiazioni
della categoria A
1Per le persone professionalmente esposte a radiazioni della categoria A, l’esposizione alle radiazioni va accertata individualmente e conformemente all’allegato 4 (dosimetria individuale).
2L’esposizione alle radiazioni esterna va accertata mensilmente.
3L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe ai capoversi 1 e 2, qualora sia a disposizione un sistema di dosimetria supplementare o un altro sistema idoneo di sorveglianza della dose.
4D’intesa con l’IFSN, il DFI stabilisce come e a quali intervalli di tempo va accertata l’esposizione alle radiazioni interna. A tal fine considera le condizioni di lavoro e i radionuclidi impiegati.
5D’intesa con l’IFSN, disciplina quando debba essere impiegato un secondo sistema di dosimetria autonomo che adempie una funzione supplementare.
Art. 74 Dosimetria per le persone professionalmente esposte a radiazioni
della categoria B
1Per le persone professionalmente esposte a radiazioni della categoria B, l’esposizione alle radiazioni va accertata individualmente e conformemente all’allegato 4 (dosimetria individuale).
2L’esposizione alle radiazioni esterna va accertata almeno ogni trimestre. È fatto salvo l’articolo 65 capoverso 3.
3L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe ai capoversi 1 e 2, qualora:
a. sia a disposizione un altro sistema idoneo di sorveglianza della dose;
b. non sia a disposizione un sistema idoneo di sorveglianza della dose, ma si adottino elevate misure di radioprotezione.
Art. 75 Determinazione della dose di radiazioni per mezzo di calcoli
1Per il personale di volo può avere luogo una determinazione della dose di radiazioni per mezzo di calcoli da parte dell’operatore di aeromobili stesso.
2Per altri casi in cui la misurazione individuale della dose non è idonea, la determinazione della dose di radiazioni per mezzo di calcoli da parte del titolare della licenza richiede l’approvazione dell’autorità di vigilanza.
3Il DFI emana, d’intesa con l’IFSN, disposizioni per il calcolo delle dosi di radiazioni.