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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 366Fedlex · Progetto

a. pregiudica la sicurezza dell’impianto o dell’oggetto;

b. può provocare il superamento di un limite di immissione o di emissione; o

c. può provocare il superamento di un limite di dose.

2Si considera incidente anche la situazione in cui una sorgente radioattiva la cui attività supera il livello di licenza viene smarrita o rubata.

Sezione 2: Prevenzione

Art. 136 Organizzazione delle aziende

1Il titolare della licenza deve adottare provvedimenti idonei per evitare incidenti.

2L’azienda deve essere organizzata in modo da soddisfare i seguenti requisiti:

a. per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è superiore a 10-1, i vincoli di dose riferiti alla sorgente stabiliti nella licenza devono poter essere osservati;

b. per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è uguale o inferiore a 10–1 e superiore a 10–2, un singolo incidente non deve comportare alcuna dose supplementare che superi i rispettivi vincoli di dose riferiti alla sorgente;

c. per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è uguale o inferiore a 10-2 e superiore a 10-4, la dose risultante da un singolo incidente per gli individui della popolazione non deve superare 1 mSv;

d. per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è uguale o inferiore a 10-4 e superiore a 10-6, la dose risultante da un singolo incidente per gli individui della popolazione non deve superare 100 mSv. L’autorità preposta al rilascio delle licenze può, nel singolo caso, stabilire una dose inferiore;

e. gli incidenti di cui alle lettere c e d possono verificarsi soltanto raramente.

3L’autorità di vigilanza esige dall'azienda l’adozione delle misure preventive necessarie per gli incidenti di cui al capoverso 2 lettere c e d, come pure per quelli la cui frequenza di accadimento annua è inferiore a 10-6, ma le cui conseguenze possono essere gravi.

4Essa stabilisce, nel singolo caso, i metodi e le condizioni per l’analisi degli incidenti e per la classificazione degli scenari di tali incidenti nelle categorie di frequenza di cui al capoverso 2 lettere b–d. La dose efficace o le dosi equivalenti risultanti da irradiazioni accidentali di persone devono essere accertate mediante le grandezze di apprezzamento e i fattori di dose di cui agli allegati 3, 6 e 7 conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

5L’autorità di vigilanza può chiedere alle aziende in cui possono verificarsi gli incidenti menzionati nel capoverso 2 lettera d di:

a. rilevare i parametri d’impianto necessari per seguire l’evoluzione dell’incidente, per elaborare diagnosi e previsioni nonché per individuare provvedimenti di protezione della popolazione;