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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Art. 151 Obbligo d’informazione

L’autorità di vigilanza provvede a informare tempestivamente sulle emergenze le persone interessate all’interno dell’azienda, la popolazione e i Cantoni interessati. È fatto salvo l’articolo 9 dell’ordinanza del 20 ottobre 201034 sugli interventi NBCN.

Art. 152 Accertamento delle dosi di radiazione

1L’UFSP è responsabile del calcolo, del bilancio e della verifica delle dosi di radiazione della popolazione. Durante la fase acuta di un evento, la CENAL assume questo compito secondo l’ordinanza del 20 ottobre 201035 sugli interventi NBCN.

2Quali autorità di vigilanza, l’UFSP e l’IFSN stabiliscono insieme alla CENAL i metodi e i modelli per l’accertamento delle dosi di radiazione.

3Per il calcolo semplificato delle dosi si applicano i fattori di dose di cui agli allegati 5 e 6.

Art. 153 Direzione nella situazione di esposizione di emergenza

1La direzione nella situazione di esposizione di emergenza compete allo SMF NBCN secondo l’ordinanza del 20 ottobre 201036 sugli interventi NBCN. Esso tiene conto della strategia di cui all’articolo 148.

2In caso di evento, la CENAL attiva l’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all’articolo 4a capoverso 4 OCENAL37.

3L’UFSP sostiene la CENAL nell’elaborazione dei programmi di misurazione.

4Fornisce consulenza allo SMF NBCN nella disposizione di provvedimenti per la protezione della salute della popolazione.

5In base alla situazione radiologica, lo SMF NBCN presenta al Consiglio federale un’istanza per la transizione da una situazione di esposizione di emergenza a una situazione di esposizione esistente.

Capitolo 4: Persone mobilitate

Art. 154 Gruppi di persone

1In caso di pericolo in seguito ad aumento della radioattività, sono tenute a svolgere i compiti di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera b LRaP:

a. il personale delle autorità e delle amministrazioni pubbliche;

b. le persone e le organizzazioni della protezione della popolazione (polizia, pompieri, organizzazioni sanitarie di salvataggio e protezione civile) e dell’esercito;

34 RS 520.17

35 RS 520.17

36 RS 520.17

37 RS 520.18