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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Capitolo 2: Misure preparatorie
Art. 148 Prevenzione delle emergenze
1L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è responsabile, insieme ai servizi competenti e ai Cantoni, per le misure preparatorie in vista della situazione di esposizione di emergenza.
2L’UFPP provvede insieme all’UFSP all’approntamento dell’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all’articolo 4a dell’ordinanza del 17 ottobre 200731 sulla Centrale nazionale d’allarme (OCENAL).
3L’UFSP è responsabile della preparazione delle misure necessarie per la protezione della salute della popolazione. Sono fatte salve le disposizioni sulle misure di protezione durante la fase acuta di cui all’ordinanza del 20 ottobre 201032 sugli interventi NBCN.
4Esso sostiene lo SMF NBCN nell’elaborazione di una strategia di radioprotezione ai fini della protezione della salute nella situazione di esposizione di emergenza. Tale strategia si deve basare su livelli di riferimento. L’IFSN fornisce le basi necessarie per gli scenari riguardanti le centrali nucleari.
5L’UFSP provvede alla conservazione delle conoscenze per il trattamento di persone fortemente irradiate.
Art. 149 Protezione d’emergenza nei dintorni di aziende
1L’autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce, nel singolo caso, in quale misura le aziende per le quali, in ragione dei quantitativi e dell’attività di radionuclidi autorizzati, può verificarsi un’emergenza, sono tenute a partecipare alla preparazione e alla realizzazione dei provvedimenti protettivi d’emergenza nei loro dintorni o ad adottarle esse stesse.
2Per la preparazione dei provvedimenti protettivi d’emergenza, essa si avvale della collaborazione degli organi e dei servizi d’intervento cantonali competenti e li informa in merito ai provvedimenti adottati.
Capitolo 3: Gestione
Art. 150 Obbligo di notifica
1Il titolare della licenza deve notificare immediatamente un’emergenza secondo le modalità previste dall’autorità di vigilanza e dalla CENAL.
2L’UFSP notifica un’emergenza all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) secondo il Regolamento sanitario internazionale del 23 maggio 200533.
31 RS 520.18
32 RS 520.17