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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 8: Sorgenti radioattive orfane
Art. 116
Nelle aziende che manipolano residui metallici o accettano rifiuti destinati a essere inceneriti è dimostrato il rischio che compaiano sorgenti radioattive orfane. Affinché si possa evitare che sostanze radioattive vengano immesse nell’ambiente a causa dall’incenerimento involontario o metallo riciclato venga contaminato da sorgenti radioattive orfane, deve venire sorvegliato il flusso di materiale in queste aziende. La sorveglianza può venire assicurata con dispositivi di misurazione idonei o anche per mezzo di misure organizzative.
Nella licenza è stabilito che cosa deve essere fatto in caso di ritrovamento di sorgenti radioattive orfane e in quali casi deve essere informata l’autorità di vigilanza, la quale a sua volta informa l’autorità preposta al rilascio delle licenze. Se è necessario l’intervento della scientifica nucleare, l’autorità preposta al rilascio delle licenze interpella l’Ufficio federale dell’energia (UFE), il DDPS o l’Ufficio federale di polizia (fedpol).
Sezione 9: Esenzione dalla vigilanza delle autorità
Art. 117 Sostanze esenti
Con l’adeguamento del campo di applicazione è venuto meno il limite d’attività inferiore per cui una sostanza non rientra più nell’ordinanza. L’esenzione, disciplinata nell’allegato 2 dell’ORaP vigente, deve perciò essere disciplinata diversamente. Pur se queste sostanze rientrano ora nel campo d'applicazione, sono però esenti dalla vigilanza delle autorità. I limiti di esenzione indicati nelle lettere a e b corrispondono ai limiti d’attività specifici sotto i quali una sostanza non va più considerata radioattiva. La lettera c disciplina le sostanze radioattive che con il consenso dell’autorità sono state immesse nell’ambiente. Anche queste sono esentate dalla vigilanza delle autorità.
Art. 118 Misurazione di declassamento
Il capoverso 1 definisce i criteri tecnici per il nulla osta illimitato a sostanze radioattive che corrispondono ai criteri dell’allegato 2 dell’ORaP vigente. L’osservanza dei vincoli per la contaminazione superficiale è stata tuttavia limitata, dato che non sempre è necessaria. Se una sostanza è ad esempio stoccata o incenerita, il ricorso ai vincoli non è di alcuna utilità.
In determinati casi il rilevamento dell’attività specifica di una sostanza è possibile solo parzialmente, il che rende praticamente impossibile l’impiego del capoverso 1. Pertanto il rilevamento nel capoverso 3 prevede un procedimento alternativo per l’esenzione di tali sostanze. Siccome non è possibile un rilevamento chiaro dell’attività, si deve garantire in altro modo che le sostanze interessate soddisfino i criteri dell’articolo 117. Ciò avviene con calcoli del bilancio o altri modelli. In determinati casi questi modelli non sono banali o l’immissione della sostanza è importante (p. es. notevoli quantità, mancanza di consenso sociale). Per questi casi è prevista una vigilanza rafforzata da parte delle autorità competenti, che definiscono per esempio sotto forma di direttiva o come condizione nella licenza, in quali casi i risultati del declassamento devono essere notificati all’autorità di vigilanza.
Capitolo 7: Scorie radioattive
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 119 Definizione
Poiché è stato abrogato l’ex allegato 2, che disciplinava il campo d’applicazione dell’ordinanza, la definizione di scoria radioattiva è ripresa qui. Le sostanze solide e i liquide sono definite in funzione del livello di esenzione LL, rispettivamente del declassamento di cui all’articolo 118. Non ha alcun senso definire un gas in funzione della sua attività specifica. Ecco perché qui è utilizzato il livello di licenza in attività assoluta, LA.
Art. 120 Ulteriore uso o riciclaggio
L’ulteriore uso o il riciclaggio di sostanze radioattive deve essere un atto ponderato. Occorre evitare