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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 106Fedlex · Rapporto esplicativo
che scorie radioattive si accumulino senza utilizzazione prevista.
L’ulteriore uso o il riciclaggio stabilisce il confine con le scorie radioattive. Se un oggetto radioattivo non è più utilizzato, è considerato scoria radioattiva. Dato che però è sempre possibile impiegare nuovamente una sostanza, viene fissato un termine di dieci anni.
In certi casi, un ulteriore uso o un riciclaggio possono essere chiesti per ridurre al minimo le quantità di scorie. In altri casi una riutilizzazione o un riciclaggio devono essere evitati per ridurre al minimo le dosi o i rischi. In seguito a un audit o sotto forma di decisione, le autorità di vigilanza possono esigere che talune sostanze siano eliminate o, al contrario, reimpiegate.
I metalli contaminati o attivati sono problematici dal punto di vista dello stoccaggio in strati geologici. Per ridurre al minimo questo tipo di scorie, certi procedimenti permettono di reimpiegare o di riciclare queste scorie, garantendo comunque la radioprotezione. Al fine di evitare un dirottamento indesiderato di scorie radioattive verso questa filiera, per queste sostanze è fissato un limite d’attività specifico.
Art. 121 Divieto di miscele
Finora, il divieto di diluzione era fissato nel campo d’applicazione dell’ordinanza all’articolo 3. Poiché ora il campo d’applicazione dell’ordinanza è stato esteso a ogni sostanza, questo punto è disciplinato nello smaltimento delle scorie radioattive. Come in precedenza, sono previste eccezioni per procedimenti di smaltimento specifici.
Sezione 2: Immissione nell’ambiente
Art. 122 Principi
L’articolo corrisponde all’articolo 79 dell’ORaP vigente.
Art. 123 Scorie sotto forma di gas, aerosol e liquidi
Il capoverso 1 corrisponde ampiamente all’articolo 80 capoverso 1 dell’ORaP vigente.
La quota massima e la concentrazione massima di attività per le immissioni sono ora stabilite per punto di immissione (cpv. 2) e non per azienda. Un punto di immissione può essere gestito in comune da più aziende.
Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 80 capoverso 3 dell’ORaP vigente.
Capoverso 4: le basi di calcolo per le immissioni nell’ambiente sono modificate. Inoltre, viene disciplinato quale concentrazione di attività è ammissibile nell’immissione nelle canalizzazioni affinché possa essere garantito che, al più tardi dopo l’immissione delle acque di scarico in acque pubblicamente accessibili, i limiti di immissione vengano osservati. La disposizione dell’effettiva diluizione di acque di scarico contaminate nella canalizzazione prima dell’immissione in acque pubblicamente accessibili è difficile e dispendioso. Stabilendo a tre volte l’aumento della concentrazione di attività ammissibile per l’immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica è possibile dimostrare con un onere sostenibile che le acque contaminate per mezzo di acque di scarico inattive nella canalizzazione vengono diluite a sufficienza prima di venire immesse in acque pubblicamente accessibili. Con questa normativa possono venire mantenute le immissioni autorizzate con l’ORaP vigente, che in passato hanno dato buoni risultati. Nel recente passato, in occasione del monitoraggio ambientale nelle acque non sono state constatate attività più elevate.
Art. 124 Provvedimenti di controllo
I capoversi 1 e 2 corrispondono all’articolo 81 capoversi 1 e 2 dell’ORaP vigente.
Il nuovo capoverso 3 consente all’autorità di vigilanza di esigere, se necessario, misurazioni particolari o supplementari. Ciò consente di reagire nel caso di indicazione speciale o di nuovo ambito di vigilanza.
Il capoverso 4 è un adeguamento dell’articolo 81 capoverso 4 dell’ORaP vigente. La formulazione ha dovuto essere modificata poiché non sussiste alcuna procedura di riconoscimento da parte delle autorità di vigilanza.
Il capoverso 5 corrisponde all’articolo 81 capoverso 3 dell’ORaP vigente.